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Assegnazione della casa familiare solo se il figlio maggiorenne vi fa ritorno regolarmente

Famiglia - -
Assegnazione della casa familiare solo se il figlio maggiorenne vi fa ritorno regolarmente
La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare richiede la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi.
La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16134/2019, ha precisato i presupposti per l'assegnazione della casa familiare in presenza di figli maggiorenni.
Nel caso oggetto della pronuncia, una donna si era vista revocare l'assegnazione della casa familiare in quanto la figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, si era trasferita fuori città per frequentare l'università, e rientrava a casa raramente, quando consentito dagli impegni universitari, caratterizzati da frequenza obbligatoria e periodi di tirocinio.
In particolare, il marito aveva chiesto la revoca dell'assegnazione, in ragione della situazione sopra descritta; la domanda, rigettata dal Tribunale in primo grado, veniva però accolta dalla Corte d'Appello.
Avverso il decreto dei giudici di secondo grado la donna proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha, però, respinto l'impugnazione, condividendo le conclusioni della Corte territoriale, secondo cui la figlia aveva “consapevolmente reciso il legame con la casa familiare, intesa quale ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena”, costituendo in tal modo “un autonomo habitat domestico distinto da quello originario, ormai disgregato” (la ragazza peraltro si era trasferita a casa del fidanzato).
Da ciò la Corte d’Appello faceva discendere il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale.
Secondo i giudici di legittimità, la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare richiede la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura, invece, un rapporto di mera ospitalità.
In altre parole, deve sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).
Secondo la pronuncia in commento, il requisito della convivenza può sussistere anche in assenza di una quotidiana coabitazione; occorre, però, che il figlio, anche se costretto ad assentarsi con frequenza, per periodi non brevi, per motivi ad esempio di studio, faccia ritorno nell’abitazione del genitore ogniqualvolta gli impegni glielo consentano.
Precisa, a tal fine, la Corte che il ritorno, in una data frazione temporale, deve non solo avvenire con cadenza regolare, ma anche essere frequente, sicché non può affermarsi la convivenza del figlio che, in una data unità temporale, particolarmente estesa, risulti obiettivamente assente da casa, sia pure per esigenze lavorative o di studio, e ciò sebbene vi ritorni regolarmente non appena possibile.
L'assenza per tutto il periodo considerato e la rarità dei rientri, per quanto regolari, non possono essere controbilanciati dalla sola ipotetica regolarità del ritorno, altrimenti il collegamento con l'abitazione diverrebbe troppo labile, sconfinando nel mero rapporto di ospitalità.


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