E’ di pochi giorni fa un’interessante delibera dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), con la quale sono state fornite alcune nuove indicazioni in tema di autolettura dei contatori.
In particolare, la delibera n. 218/2016/E/idr ha previsto che, a partire dal mese di gennaio 2017, la bollettazione del servizio idrico non verrà più fatta in base ai consumi presuntivi d’acqua, in quanto sarà possibile procedere all’autolettura del contatore, anche a mezzo Internet.
Tale metodo garantirà, come ovvio, una bollettazione più veritiera e trasparente, dal momento che il conteggio basato sui consumi presuntivi comportava l’addebito sulla base di consumi che non erano reali ma, appunto, solo presunti.
Dunque, anche per quanto riguarda il servizio idrico, si procederà mediante autolettura e comunicazione, 24 ore su 24, dei dati a mezzo sms, via telefono o, come detto, anche via Internet, attraverso un’apposita web-chat istituita nel sito del gestore.
A seguito dell’autolettura, il gestore dovrà confermare di averla ricevuta e convalidarla nel termine di 9 giorni.
In particolare, la delibera chiarisce che “il gestore fornisce immediato riscontro all’utente finale sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata” e che “il gestore fornisce riscontro all’utente finale entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell’autolettura in caso di mancata validazione con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall’utente”.
Inoltre, punto molto importante della delibera è quello in base al quale “la misura comunicata con l’autolettura che è risultata validata è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore”, con la conseguenza che il gestore nulla potrà eccepire in merito all’autolettura da noi effettuata, in quanto, una volta convalidata, è come se la stessa fosse stata eseguita dal gestore stesso.
Ma ogni quanto tempo si dovrà procedere all’autolettura?
Ebbene, in base a quanto si apprende dalla lettura della delibera, occorre distinguere a seconda dei “consumi medi”: infatti, le famiglie che hanno dei consumi medi di acqua non superiori a 3.000 mc all'anno, dovranno procedere a comunicare l’autolettura del contatore almeno due volte all’anno, mentre, le famiglie che abbiano dei consumi medi superiori a tale soglia, dovranno comunicare l’autolettura almeno tre volte all’anno.