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Apparecchi di rilevazione della velocità stradale: devono essere sottoposti ad opportune verifiche di funzionalità e taratura

Apparecchi di rilevazione della velocità stradale: devono essere sottoposti ad opportune verifiche di funzionalità e taratura
Secondo la Cassazione, laddove vengano sollevate contestazioni circa l'affidabilità di un apparecchio di rilevazione della velocità stradale, il giudice deve accertare se lo stesso sia stato o meno sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.
Gli apparecchi di rilevazione della velocità di tipo “Tutor” devono essere sottoposti a verifiche di funzionalità e taratura?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 533 dell’11 gennaio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

E’ dell’11 gennaio scorso una nuova pronuncia della Cassazione in tema di eccesso di velocità rilevato da apparecchiature elettroniche.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha avuto come protagonista un conducente, che aveva impugnato, dinanzi il Giudice di Pace di Imola, il verbale di accertamento di un’infrazione stradale di eccesso di velocità, rilevato da un “Tutor”.

L’opposizione al suddetto verbale era stata accolta in primo grado ma la sentenza era stata ribaltata in grado d’appello, con la conseguenza che il conducente multato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Osservava il ricorrente, in particolare, che il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere non obbligatoria “la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità cd. Tutor”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal conducente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Precisava la Cassazione, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, cod. strada, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, laddove, come nel caso di specie, vengano sollevate delle contestazionicirca l'affidabilità dell'apparecchio”, il giudice è tenuto ad accertare se lo stesso sia stato o meno sottopostoalle verifiche di funzionalità e taratura”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal conducente multato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale, affinchè il medesimo accertasse se l’apparecchio di rilevazione della velocità in questione fosse stato sottoposto alle necessarie verifiche tecniche.


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