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Anche il trasportato sul motorino ha diritto di essere risarcito in caso di incidente

Anche il trasportato sul motorino ha diritto di essere risarcito in caso di incidente
C'è concorso colposo fra trasportato e conducente con conseguente ipotesi di cooperazione colposa nella condotta causativa dell'evento dannoso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6481 del 14 marzo 2017, si è occupata di un altro interessante caso in materia di circolazione stradale e, in particolare, di guida in due sul motorino.

In particolare, se il trasportato su un motorino subisce dei danni a seguito di un incidente, egli ha diritto di essere risarcito?

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva riportato delle lesioni personali a seguito di un sinistro stradale che aveva coinvolto il ciclomotore sul quale egli era trasportato e un’automobile.

Di conseguenza, il soggetto in questione aveva agito per ottenere il risarcimento del danno, chiamando in causa sia il conducente del motorino che quello dell’autovettura (oltre alle rispettive compagnie assicurative).

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda dell’attore, con sentenza che veniva poi confermata anche in grado di appello.

Secondo i giudici, infatti, “la presenza “irregolare” del M. sul ciclomotore aveva inciso in modo determinante sul sinistro, sì da assorbire ogni altra responsabilità ex art., 1227, 2 co. c.c.”.

Il danneggiato, ritenendo la sentenza ingiusta, decideva dunque di proporre ricorso per Cassazione, evidenziando che la circostanza che il trasporto di un passeggero sul ciclomotore sia vietato non comporta l’esclusione della copertura assicurativa e che “l’infrazione del divieto di trasportare un passeggero sul ciclomotore non può dar luogo a responsabilità civile, esclusiva o concorrente, del trasportato”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire almeno parzialmente alle argomentazioni svolte dal ricorrente, evidenziando che “in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti”.

Proseguiva la Corte, poi, osservando che “la circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare – per ciò solo – l’esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti (oltreché dei proprietari dei relativi mezzi), ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, sì da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato”.

Secondo la Cassazione, infatti, “ove ricorrano gli estremi di un concorso colposo fra trasportato e conducente/i coinvolto/i (…) si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso.

Ad ogni modo, ad avviso della Corte, “in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.


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