Nel caso di specie un uomo era ricorso dinanzi al Tribunale lamentando il fatto che, attraverso l’uso di un’emoticon sul social network Facebook, gli fossero stati rivolti dei termini diffamatori e altamente lesivi della sua dignità, i quali, a suo parere, essendo meramente il frutto di una manifestazione d’odio, travalicavano il diritto di critica.
Il giudice adito, nell’accogliere le doglianze attoree, ha, preliminarmente, ribadito i presupposti necessari per poter considerare una condotta quale legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca. Il primo di tali presupposti consiste nella sussistenza di un interesse al racconto da parte dei soggetti a cui lo stesso sia indirizzato. È, poi, necessaria la continenza, ossia che i fatti siano esposti correttamente, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, con la conseguenza che l’informazione non deve ledere l’immagine e il decoro dei protagonisti dei fatti narrati. Il racconto deve, infine, essere oggettivo, per cui i fatti narrati devono coincidere con la realtà, risultando tollerabili soltanto le inesattezze relative a particolari di scarso rilievo. Con riferimento a tale ultimo requisito, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è necessario fare riferimento alla verità “ragionevolmente putativa”, in ossequio alla quale la scriminante del diritto di critica si deve ritenere escluso qualora si attribuisca a terzi un fatto oggettivamente falso.
Il Tribunale ha, pertanto, proceduto ad esaminare il caso di specie alla luce di tali elementi, ritenendo esistenti l’interesse al racconto per i suoi destinatari, la continenza dello stesso e la sua corrispondenza alla realtà. Non è, invece, risultato sussistere il diritto di critica nell’utilizzo dell’emoticon incriminata da parte del ricorrente, stante l'assenza di continenza in relazione a tale elemento.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, ordinato alla parte resistente la rimozione immediata dell’emoticon considerata diffamante, accogliendo, così, quanto lamentato dal ricorrente.