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Le agevolazioni fiscali ricollegate alla realizzazione del cappotto termico. La documentazione da allegare alla richiesta di agevolazione.

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Le agevolazioni fiscali ricollegate alla realizzazione del cappotto termico. La documentazione da allegare alla richiesta di agevolazione.
Cosa occorre fare per ottenere le agevolazioni fiscali previste per chi realizza un cappotto termico al proprio edificio?
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
Sul piano degli adempimenti necessari al fine di fruire della detrazione fiscale connessa agli interventi di che trattasi, occorre essere in possesso dei seguenti documenti:
  1. l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti. Si ricorda che, dall’11 ottobre 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009).
  2. l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e conservato dal contribuente;
  3. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007). La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Per fruire dell’agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva né, tanto meno è necessario, sotto il profilo fiscale, un progetto. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori all’Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Trattandosi di un intervento su parti condominiali che potrebbe consentire una maggiore detrazione è, altresì, necessaria l’asseverazione da parte di professionisti abilitati che si tratta di interventi riguardanti l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. L’asseverazione viene rilasciata nella stessa attestazione della prestazione energetica dell’edificio, prevista dallo stesso decreto ministeriale sopra citato. L’Enea effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.
Nei 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori, occorrerà inoltre trasmettere all’Enea:
  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007)
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito www.acs.enea.it.
Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.
L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.
L’Enea attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando una e-mail di conferma, che va conservata dal contribuente interessato a fruire della detrazione.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.
La documentazione così predisposta deve essere conservata ed esibita all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta.

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