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Affidamento condiviso dell'animale domestico

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Affidamento condiviso dell'animale domestico
Il Tribunale di Sciacca ha deciso che il cane di una coppia separata dovrà stare una settimana con uno ed una settimana con l'altra.
I giudici del Tribunale di Sciacca (Agrigento), con ordinanza del 19 febbraio 2019, hanno applicato per il cane di una coppia separata le norme previste per l'affido dei figli, stabilendo che l'animale starà una settimana con la moglie ed una settimana con il marito.

Si tratta di un provvedimento all'avanguardia in Italia per quanto riguarda l'affidamento degli animali domestici. Provvedimento che determina i tempi di permanenza e ne stabilisce la relativa ripartizione delle spese tra i coniugi.

L'avvocato di Palermo che segue la querelle giudiziaria tra i due coniugi siciliani chiarisce che «indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip», viene assegnato «ad entrambi i coniugi, a settimane alterne» con «spese veterinarie e straordinarie» ripartite a metà tra moglie e marito.
Molto più semplice la risoluzione della questione riguardante il gatto: la donna è allergica, e quindi il felino va assegnato all’uomo che «appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale», spiega il giudice.

Il Tribunale riconosce che «il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso». Legittima, di conseguenza, l’applicazione in questa vicenda dei paletti previsti dalla legge per l’affidamento dei figli, alla luce della «mancanza di accordi condivisi» tra i coniugi e a fronte di una evidente lacuna normativa per quanto riguarda gli animali collocati all’interno di una famiglia in crisi.

A questo proposito, va tenuto presente che in Parlamento esiste una proposta di modifica del codice civile finalizzata a regolamentare l’affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi. Più nello specifico, è già pronto l’art. 455-ter, con cui si stabilisce che «in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all'affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio».

Possibile, a questo punto, che alla luce della decisione ufficializzata a Sciacca il Parlamento riprenda in mano l’argomento e faccia chiarezza in modo definitivo.


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