In particolare, se i treni provocano rumori fastidiosi, tanto da incidere sul possibile prezzo di vendita dell’immobile di nostra proprietà, abbiamo diritto ad essere risarciti?
Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, sembrerebbe proprio di sì.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, alcuni soggetti residenti in prossimità dei binari ferroviari, avevano agito in giudizio nei confronti di Trenitalia, al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti a causa della “attività di movimentazione di vagoni ferroviari”, che provocava “fastidiosi rumori dovuti allo scorrimento delle ruote sui binari, con immissioni intollerabili e nocive”.
Nello specifico, tali soggetti avevano chiesto il risarcimento del danno alla salute e del danno patrimoniale derivante dalla svalutazione degli immobili di loro proprietà.
Il Tribunale di Padova, che si era pronunciato nel primo grado di giudizio, aveva accertato l’illiceità delle immissioni rumorose, condannando Trenitalia al risarcimento e condannando la stessa anche “a realizzare un sistema di oliatura periodica delle rotaie e degli impianti”.
La sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’appello di Venezia, con la conseguenza che Trenitalia aveva deciso di proporre ricorso per Cassazione.
Secondo la Corte d’appello, infatti, le immissioni di rumore provocate dai treni superavano la soglia massima di sopportazione della “normale tollerabilità”, posta dall’art. 844 c.c.
In base a quest’ultima disposizione, infatti, devono essere sopportate le immissioni che rientrano nella soglia della “normale tollerabilità”, mentre, se questa soglia viene superata, abbiamo diritto ad ottenere un provvedimento che vieti l’attività che provoca l’immissione o che imponga, quantomeno, di adottare dei rimedi idonei a eliminare o ridurre l’intensità dell’immissione stessa.
La Corte di Cassazione, nel decidere sul ricorso, riteneva di dover confermare quanto deciso dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Osservava la Cassazione, in particolare, che “il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti” e che spetta, pertanto, al giudice “accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa”.
Nel caso in esame, dunque, la Corte d’appello aveva deciso in maniera corretta, “ritenendo le immissioni sonore prodotte dalla movimentazione dei vagoni superiori alla normale tollerabilità di cui all'art. 844cc c.c.”.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione confermava la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato intollerabili i rumori provocati dal passaggio dei treni vicino alle abitazioni degli attori e che aveva, pertanto, condannato Trenitalia al risarcimento del danno.