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Articolo 337 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Vigilanza del giudice tutelare

Dispositivo dell'art. 337 Codice Civile

(1)Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale [333] e per l'amministrazione dei beni [334](2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 158 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Il potere di vigilanza del giudice tutelare dovrà essere esercitato anche qualora uno dei genitori sia stato privato della potestà sul figlio, ed i relativi poteri siano stati di fatto esercitati dall'altro genitore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 337 Codice Civile

Cass. civ. n. 17876/2014

I provvedimenti resi dal giudice tutelare ex art. 337 cod. civ., hanno natura meramente attuativa di quelli adottati dagli organi giudiziari regolatori della potestà genitoriale, sicché, anche se meramente declinatori della competenza, sono privi del carattere della decisorietà e definitività e non sono impugnabili con il regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ. (Dichiara inammissibile, Trib. Palermo, 20/07/2012).

Cass. civ. n. 7957/1990

Dopo la separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi con prole minore, l'autorizzazione al rilascio del passaporto, in favore del genitore o del figlio minore, ancorché insorga questione sull'interpretazione delle clausole della separazione medesima, rientra nelle attribuzioni del giudice tutelare, non del tribunale per i minorenni (competente invece in sede di reclamo), alla stregua dell'espressa previsione degli artt. e 14 della L. 21 novembre 1967, n. 1185, nonché dei compiti di vigilanza assegnati a detto giudice tutelare dall'art. 337 c.c.

Cass. civ. n. 6306/1985

Con riguardo ai provvedimenti adottati in sede di separazione dei coniugi circa l'affidamento dei figli minori, l'art. 337 c.c. attribuisce al giudice tutelare il potere di vigilare sull'osservanza dei provvedimenti stessi, ma non anche la competenza ad emettere statuizioni di tipo modificativo, la quale spetta al tribunale ordinario, ovvero, quando si tratti di incidere in via ablativa o limitativa della potestà genitoriale, al tribunale per i minorenni.

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Consulenze legali
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Cliente chiede
martedì 07/05/2024
“Salve,
Sono divorziata e mia figlia di 12 anni vive con me, ma l'affido è condiviso.
Vorrei recarmi a Barcellona 4gg con mia figlia ma suo padre per pura ripicca, non acconsente. Non ha fornito infatti una valida spiegazioneione se non quella relativa alla assenza da scuola per 2 gg. Tra l'altro partirei nel weekend in cui la bambina è con me. Inoltre asserisce che, in seguito ad un litigio sull'utilizzo del cellulare, non ci sono le condizioni per farla viaggiare con me. Perlopiù in quella occasione mi ha anche mandato a casa i carabinieri pretendendo che mia figlia fosse accompagnata da lui.
In questo modo lui obbliga me a non spostarmi senza mia figlia poiché rifiuta di tenerla ma anche che io la affidi ad una persona di mia fiducia (premetto che spesso lui la affida ai vicini che io non conosco e dei quali non ho i contatti) ma mi impedisce di portarla con me privando anche di vivere esperienze formative.
Cosa accade se parto ugualmente in assenza di una motivazione valida?
Può inviarmi le forze dell'ordine in hotel o in aeroporto?
È mia intenzione fornire tutti recapiti per i contatti a Barcellona.
Grazie
Saluti”
Consulenza legale i 09/05/2024
Purtroppo, e nonostante il reciproco assenso all’espatrio eventualmente rilasciato in sede di separazione o di divorzio, per portare all’estero il figlio minore occorre il consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale.
In proposito è stata creata una specifica figura di reato, denominata “sottrazione e trattenimento del minore all’estero”. Essa è prevista all’art. 574 bis c.p., che punisce la condotta di chiunque, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, sottragga un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sul punto la Cassazione penale (31927/2019) ha chiarito che “in tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall'art. 574-bis cod. pen. la condotta del genitore che porti con sé all'estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest'ultimo l'esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all'estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all'art. 574 cod. pen.)”.
Per risolvere la situazione di stallo che si è venuta a creare, non resta che rivolgersi al giudice tutelare, il quale ai sensi dell’art. 337 c.c. ha il potere/dovere di vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale.