(massima n. 1)
I provvedimenti resi dal giudice tutelare ex art. 337 cod. civ., hanno natura meramente attuativa di quelli adottati dagli organi giudiziari regolatori della potestą genitoriale, sicché, anche se meramente declinatori della competenza, sono privi del carattere della decisorietą e definitivitą e non sono impugnabili con il regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ. (Dichiara inammissibile, Trib. Palermo, 20/07/2012).