Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 35 del 8 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di edilizia, il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante č solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto ma non diversi regimi urbanistico costruttivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria; pertanto, un cambio di destinazione d'uso strutturale non consentito dalla disciplina urbanistica comporta una variazione in aumento dei carichi urbanistici che impone una adeguata dotazione di standard urbanistici.

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