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Articolo 76 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Costituzione di parte civile

Dispositivo dell'art. 76 Codice di procedura penale

1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], mediante la costituzione di parte civile(1)

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [84, 92 c.p.p.](2).

Note

(1) Per potersi costituire parte civile, si deve anche essere legittimati a farlo avendo la titolarità del diritto. L'accertamento del danno è oggetto della decisione, ma per costituirsi sono indispensabili i presupposti quali l'astratta configurabilità del danno e la titolarità del predetto diritto.
(2) Con riferimento ai procedimenti innanzi al giudice di pace si veda l'art. 23, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Spiegazione dell'art. 76 Codice di procedura penale

Premesso che, per quanto concerne la legitimatio ad causam, l'articolo 74 stabilisce che l'azione civile di cui all'articolo 185 del codice penale possa essere esercitata dal danneggiato e dai suoi eventuali successori universali, e questo sia nei confronti dell'imputato che del responsabile civile, la presente norme prevede che la persona danneggiata, una volta costituitasi parte civile, anche a mezzo di procuratore speciale, può partecipare al processo in tutti i suoi gradi, compreso l'eventuale giudizio di rinvio, senza dover esperire ulteriori iniziative. Quanto detto esprime il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile.

E' opportuno distinguere la rappresentanza processuale della parte civile dalla costituzione della parte civile nel processo. Infatti in quest'ultimo caso la parte civile esercita l'azione civile costituendosi parte civile nel processo anche tramite procuratore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata, ai sensi dell'art. 100; nel primo caso, invece, per la durata del processo, il difensore può farsi anche sostituire da un collega, a norma dell'art. 102 c.p.p., prescindendo che si sia costituito tramite procura speciale.

Massime relative all'art. 76 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18508/2017

La dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata dal procuratore speciale che sia anche difensore del danneggiato dal reato sia personalmente sia anche a mezzo di sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., limitandosi l'attività di quest'ultimo, in tal caso, al deposito dell'atto.

Cass. pen. n. 4676/2015

Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte.

Cass. pen. n. 474/2015

La sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte civile non determina la caducazione degli atti legittimamente compiuti prima di tale evento, ma comporta solo che il processo prosegue nei confronti del soggetto legittimato in vece dell'incapace (nella specie, il tutore), il quale, a tal fine, assume la veste di parte mediante la sua costituzione, che non integra un "nuovo" atto di costituzione di parte civile

Cass. pen. n. 26467/2014

In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di conferimento del mandato alle liti per un solo grado di giudizio può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, che deve emergere dal mandato difensivo previsto dall'art. 100 c.p.p. e non può essere desunta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 c.p.p., né da circostanze esterne come la annotazione in calce all'atto di appello - sottoscritto dal difensore non legittimato - di una "conferma" del suo contenuto, con contestuale conferimento di "procura speciale" per l'impugnazione, non essendo previsto dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato.

Cass. pen. n. 7021/2014

Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 c.p.c. - inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc". Nessuna conseguenza può quindi ricavarsi dalla mancata comparizione in grado di appello degli eredi del defunto titolare del diritto, e neppure dall'assoluta inerzia da parte degli stessi, in quanto l'art. 82, comma secondo, c.p.p., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado.

Cass. pen. n. 6641/2014

Costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione nel giudizio di primo grado di conclusioni orali consistenti nella richiesta "di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero", senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata.

Cass. pen. n. 4101/2013

In tema di costituzione di parte civile, l'esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé.

Cass. pen. n. 9058/2011

L'amministratore delegato di una società per azioni è legittimato a costituirsi parte civile in nome della stessa anche in mancanza di una specifica delibera del consiglio di amministrazione, salve le eventuali espresse limitazioni presenti nell'atto costitutivo.

Cass. pen. n. 4136/2011

La persona offesa costituita parte civile ha diritto, in caso di sentenza di patteggiamento, alla condanna dell'imputato alla rifusione anche delle spese per l'attività svolta prima della costituzione, e quindi in fase procedimentale, e consistita nella partecipazione a incombenti di natura probatoria, in specie all'incidente probatorio.

Cass. pen. n. 47803/2008

Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. Tale costituzione non è ammissibile nemmeno quando il procedimento speciale venga instaurato, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., con l'opposizione al decreto penale di condanna ovvero, ai sensi degli artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p., a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.

Cass. pen. n. 40719/2007

La costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, non richiede l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto si tratta di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione.

Cass. pen. n. 22601/2005

Il potere di costituirsi parte civile è attribuito alla persona offesa o al danneggiato, che lo possono delegare con il rilascio di procura speciale ad un terzo o allo stesso difensore. Nell'ipotesi in cui il difensore, al quale sia stata conferita anche procura speciale ad causam, nomini un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p., al sostituto sono attribuiti i poteri conferiti al difensore con il mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale, quale il potere di costituirsi parte civile.

Cass. pen. n. 46200/2003

Alla morte della persona costituitasi parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, in quanto la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi.

Cass. pen. n. 45982/2003

È ammissibile la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile da parte del giudice di rinvio che affermi la responsabilità dell'imputato, anche nell'ipotesi in cui la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di appello sia stata impugnata dal solo pubblico ministero e non anche dalla parte civile.

Cass. pen. n. 21284/2003

La costituzione di parte civile, una volta validamente intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale conferita ai sensi dell'art. 100 c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e la notula delle spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensiva, come proporre domande o impugnare la sentenza.

Cass. pen. n. 29667/2002

Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie è legittima la costituzione di parte civile del Comune nel cui territorio insiste l'opera, atteso che nell'ente locale è identificabile una situazione di interesse personale e differenziato distinto dall'interesse diffuso all'osservanza delle norme urbanistiche comune alla generalità dei cittadini. In tal caso il danno discende dall'offesa al bene specifico individuato proprio nel territorio il cui assetto urbanistico viene ad essere pregiudicato dall'intervento abusivo.

Cass. pen. n. 13107/1999

Allorché la procura speciale che attribuisce al difensore il potere di stare in giudizio per la parte civile sia apposta in calce alla dichiarazione di costituzione, la relativa sottoscrizione è ritualmente certificata dal difensore.

Cass. pen. n. 12018/1999

In tema di impugnazione, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della reformatio in peius) il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, è prevista in aggiunta a quella del P.M. ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale si sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato.

Cass. pen. n. 11441/1999

Gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell'amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che «consti della loro qualità». Invero, il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un mandato speciale; e ciò, tanto nel giudizio civile, quanto in quello penale, allorché le pretese civili della pubblica amministrazione siano esercitate in tale sede.

Cass. pen. n. 12/1999

Il potere di autenticazione del difensore concerne il mandato ad litem e gli altri atti equivalenti, che attengono al suo ruolo nel processo, ma non anche la procura speciale a costituirsi parte civile.

Cass. pen. n. 460/1998

Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita giacché la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità ereditaria.

Cass. pen. n. 5096/1997

Poiché la costituzione di parte civile, secondo l'espressa previsione dell'art. 76 c.p.p., «produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo», questa, una volta ammessa, ha diritto di partecipare a tutte le fasi successive del procedimento, ed anche quando non abbia interposto appello, ma si sia affidata all'impugnazione proposta dagli organi del P.M., è legittimata a costituirsi in appello e a vedersi riconoscere il risarcimento del danno in caso di condanna.

Cass. pen. n. 4161/1996

Il difensore di parte civile munito di procura speciale ex art. 76 c.p.p. e di nomina a provvedere alla difesa ex art. 78 lett. c) e art. 100 c.p.p. è depositario sia della legitimatio ad causam, che si identifica con la normale titolarità in capo al soggetto cui il reato ha cagionato un danno nel diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento, sia della rappresentanza processuale, necessaria dal momento che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Ciò vuol dire che il difensore che sia anche procuratore speciale ai sensi dell'art. 76 c.p.p. sostituisce in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che la legge riserva a quest'ultima, compresa la dichiarazione di ricorso per cassazione. Perciò è irrilevante che il difensore sia iscritto all'albo speciale presso la Corte di cassazione ed è legittimato comunque a proporre ricorso anche in tale sede.

Cass. pen. n. 8650/1993

Il difensore non è munito di potere certificatorio generale, non avendo le norme che gli conferiscono detto potere carattere eccezionale e non potendo pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem non consente di estendere l'autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale. (Fattispecie in cui era stata rilasciata al difensore — che aveva provveduto anche all'autentica dell'autografia del sottoscrittore — la procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto — diverso peraltro da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 100 c.p.p. — con il quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa; la Cassazione ha escluso che tale atto fosse idoneo al conferimento della detta procura speciale a costituirsi parte civile, ed ha enunciato il principio di cui in massima).

La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 c.p.p., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività. (V. art. 13 legge 16 dicembre 1999, n. 479).

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Consulenze legali
relative all'articolo 76 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. P. chiede
mercoledì 03/08/2022 - Trentino-Alto Adige
“Buongiorno,
sono stato indagato e rinviato a giudizio in un procedimento per falsa testimonianza.
In questo processo si è costituto anche una parte civile in quanto si ritengono parte danneggiata.
Sebbene il mio avvocato pensi che ci sono tutti gli elementi per vincere il processo, che devo stare sereno e che non ci sono conseguenze tangibili di natura penale,
considerando che non ho fiducia nella giustizia - considero il processo come una lotteria - ho paura per le conseguenze di natura patrimoniale.

Di seguito le domande:

1) Considerando che il reato è stato commesso nel giugno 2018, che deve ancora iniziare il processo di primo grado, che andrà in prescrizione credo nel dicembre 2025, in caso di prescrizione viene estinto il reato e si estinguono anche eventuali danni richiesti dalla parte civile?

2) A quanto ammontano in genere le spese processuali?

3) Le somme a titolo di risarcimento del danno sono determinate in sede di giudizio penale o rinviate ad un processo civile?

4) Alla fine del giudizio di primo grado, in caso di condanna, quali spese devono essere necessariamente saldate/pagate?

5) Se nel processo di falsa testimonianza la persona offesa è lo stato che tipo di danno si dovrebbe risarcire alla parte civile?

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 01/09/2022
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

1) Il delitto di falsa testimonianza, previsto e punito dall’ art. 372 del c.p., prevede una pena massima di 6 anni. Lo stesso, dunque, anche in caso di interruzioni della prescrizione, si estingue in 7 anni e mezzo. A tale lasso temporale, tuttavia, vanno aggiunti eventuali periodi di sospensione della prescrizione. Detti periodi, nel caso di specie, non sono noti, eccezion fatta per gli ormai celebri due mesi dovuti alla sospensione di ogni attività giudiziaria a causa del COVID-19. Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, pure a seguito di una valutazione del tutto approssimativa, la prescrizione dovrebbe decorrere non prima del mese di febbraio/marzo 2026.
Come correttamente evidenziato, laddove il termine di prescrizione dovesse decorrere prima della fine del primo grado di giudizio, allora non vi sarebbe spazio per dare seguito a eventuali richieste risarcitorie della parte civile.
Ciò per il semplice fatto che il danno da risarcire richiesto dalla parte civile è quello susseguente alla sussistenza del reato; per la sua liquidazione, quindi, occorre che vi sia una sentenza che accerti la commissione del fatto e l’esistenza del reato medesimo. Questo non potrebbe accadere laddove la prescrizione dovesse decorrere prima della conclusione del primo grado di giudizio.
A conclusioni opposte si perviene laddove la prescrizione dovesse decorrere nei successivi gradi di giudizio (cosa, peraltro, ad oggi molto difficile viste le riforme che si sono susseguite nel tempo in tema e che hanno determinato la – quasi – impossibilità del decorso della prescrizione a seguito del primo grado di giudizio) ma comunque all’esito di una condanna in primo grado.
In tal caso, il decorso della prescrizione non avrà alcun effetto sulle richieste risarcitorie della parte civile che saranno “cristallizzate” dalla sentenza di primo grado e non possono essere scalfite da una prescrizione successiva, che non è in grado di sovvertire la precedente statuizione sulla sussistenza del fatto.

2) Per rispondere al secondo quesito occorre avere ben chiaro cosa si intende per spese processuali.
Se si intendono le spese che lo Stato ha sostenuto per l’istruzione e la celebrazione del processo penale, le stesse sono estremamente variabili e dipendono da numerosi fattori: numero delle parti, complessità delle indagini, numero e natura dei reati per cui si procede, esperimento di mezzi di ricerca della prova molto dispendiosi quali intercettazioni e/o accertamenti tecnici particolari. In tali casi le spese processuali possono raggiungere cifre di non poco conto. Diversamente, dunque in caso di processo ordinario e lineare, le spese processuali ammontano a un quantitativo che si aggira attorno ai 5.000 euro. Si tratta, comunque, di una stima del tutto orientativa non essendo possibile, per le ragioni dette in precedenza, operare una previsione accurata in merito.
Alle spese processuali, comunque, si devono aggiungere:
1.1. Le spese di costituzione della parte civile. Si tratta, in poche parole, delle spese vive sostenute dalla parte civile per costituirsi. Oltre al compenso del professionista scelto (che di solito viene liquidato in via equitativa dal giudice) vi rientrano anche le spese per viaggi sostenuti per partecipare al processo, spese per estrarre copia degli atti etc.
1.2. Le spese connesse a eventuali multe che possono essere previste dalla fattispecie di reato in concreto (non presenti nel caso della falsa testimonianza).

3) Dipende.
La parte civile può chiedere il risarcimento di diversi danni. L’importante, comunque, è che dia prova, nel corso del giudizio penale, che questi danni ci sono stati.
Fornita la prova della sussistenza del danno, subentra quella della quantificazione. Ebbene, quantificare un danno può essere anche molto complesso e, di solito, non costituisce il fulcro del procedimento penale.
Tutto ciò per dire che:
1.1. se la parte civile riesce a dimostrare il danno e a quantificarlo nel giudizio penale, allora è possibile che il giudice penale sia anche nella condizione di condannare e liquidare contestualmente il danno alla parte civile;
1.2. se ciò non avviene, il giudice penale emetterà una generica sentenza di condanna al risarcimento del danno, rinviando al giudice civile per la relativa quantificazione.

Nella maggior parte dei casi, comunque, l’ipotesi più frequente è quella di cui al punto 1.2.

Può capitare anche che il giudice penale proceda a rinviare al giudice civile per la quantificazione del danno, condannando, contestualmente, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva per quella parte di danno che la parte civile è riuscita a dimostrare nel corso del giudizio.

4) Solo la provvisionale di cui si è detto e le spese vive sostenute dalla parte civile. Il pagamento delle altre spese è sospeso laddove si proponga impugnazione.

5) Come già detto in precedenza, la parte civile si può costituire per danni molto eterogenei.

A grandi linee, possiamo affermare che sussiste una prima generale bipartizione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
I danni patrimoniali sono quelli di natura prettamente economica che sono seguiti alla commissione del fatto. Gli stessi possono avere le sfaccettature più variabili e tali sfaccettature dipendono anche dal tipo di illecito commesso.
Ad esempio, nel furto il danno patrimoniale sarà il valore della cosa sottratta.
Nel caso della falsa testimonianza, il danno della pubblica amministrazione, in genere, consiste nel risarcimento delle sostanze economiche che sono state impiegate dallo stato a causa della – e per porre rimedio alla – falsa testimonianza.
Si noti, invero, che la falsa testimonianza, nella maggior parte dei casi, determina l’alterazione del risultato del processo in cui la falsità viene resaa; tale procedimento, quindi, spesso viene ricelebrato e/o, comunque, tanto il giudice quanto l’accusa sono tenuti a porvi rimedio in qualche modo.
Ebbene, le spese impiegate in tali attività potrebbero essere l’oggetto della richiesta risarcitoria sul fronte prettamente economico.

Nei danni non patrimoniali, invece, rientrano innumerevoli voci.
In processi del genere, comunque, rileva maggiormente il danno all’immagine e al buon andamento subito dalla Pubblica Amministrazione. Si tratta, in buona sostanza, della lesione che la PA subisce sul fronte della percezione della sua affidabilità; affidabilità che, ovviamente, può essere messa in dubbio e in pericolo da un’alterazione dolosa del corretto corso del procedimento penale da parte di chi rende falsa testimonianza.


ANDREA F. D. P. chiede
mercoledì 14/04/2021 - Lombardia
“Oggetto richiesta chiarimenti circa opportunità costituzione parte civile.

Sono proprietario di appartamento posto al piano primo e di tutto il giardino che circonda l’immobile. Al piano secondo nel giugno 2020 sono subentrati dei nuovi proprietari. Vi è inoltre un piano mansardato sempre di mia proprietà. I proprietari del piano primo hanno solo servitù di passo e carraio. A causa di dissidi con i vicini (rumori ed utilizzo servitù di passo), gli stessi hanno coinvolto parenti che con tipico atteggiamento e stile mafioso il 16 febbraio mi hanno minacciato ed il giorno successivo (fatti entrare dai vicini) hanno distrutto con dispregio un cartello con divieto di accesso che avevo posto nel cancello carraio e una delle telecamere poste all’ingresso dell’edificio. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.
Il giorno stesso ho presentato denuncia querela alla locale stazione dei Carabinieri consegnando i filmati come prova che riprendono perfettamente i fatti sopra descritti.
Per le ragioni brevemente sopraesposte ho deciso di vendere l’appartamento e trasferirmi con mia figlia 14 enne altrove xchè non possiamo continuare a vivere con la costante minaccia di un ritorno di questi individui non sentendomi più libero ne sicuro a casa mia ne posso disporre della mia proprietà liberamente senza sentirmi minacciato.

Il 29/03/2021 ho fatto richiesta di ricevere informazioni ai sensi dell’art 335 cpp. Alla Questura di Como. Attualmente non ho ricevuto risposta
Nell’atto di denuncia querela ho letto della facoltà di costituirmi parte civile e per farlo devo nominare un legale quindi, vorrei sapere i pro e contro e se posso chiedere un risarcimento per i danni morale e materiali che sto subendo ovvero, se ne vale la pena oltre al cercare moralmente una rivalsa. Ho paura inoltre che la denuncia non venga presa nella dovuta considerazione perché solo la visione dei filmati da me consegnati ai Carabinieri si può percepire la gravità dei fatti ed ho paura che con solo la lettura della denuncia la stessa venga archiviata.
Grazie”
Consulenza legale i 20/04/2021
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

In primo luogo, quanto alla richiesta ex art. 335 c.p.p., la stessa va fatta dinanzi alla Procura presso la quale è stata sporta denuncia - querela (che, nel caso di specie, sarebbe Como), non già dinanzi alla questura, che non è titolata a rilasciare tali informazioni.

Quanto al timore che la denuncia non venga presa in considerazione, questo, purtroppo, è il rischio in cui ciascun querelante incorre.
E’, infatti, fuor di dubbio che le probabilità che un’azione penale vada avanti dipendono anche dal modo in cui la vicenda viene gestita dal pubblico ministero assegnatario del fascicolo; tale circostanza introduce indubbiamente un tema soggettivo che non può essere ignorato.

In merito, va tuttavia detto che la Procura di Como è abbastanza ridotta e, pertanto, il caso non dovrebbe essere preso sottogamba, come avverrebbe in una Procura più estesa (in cui i fascicoli rilevanti sono altri), come quella di Milano.

Ciò, si badi bene, nonostante l’atto di denuncia-querela non sia stato redatto da un avvocato e, pertanto, risulta abbastanza generico e poco circostanziato rispetto a taluni fatti.

Sul punto, non possiamo non consigliare di consultare un avvocato il quale, oltre a essere in grado di seguire il caso sul fronte procedurale (facendo opportune pressioni sul PM procedente), potrà valutare anche l’opportunità di depositare una ulteriore integrazione di denuncia – querela per fare luce su talune circostanze che ben potrebbero essere strumentalizzate dalla controparte (come, ad esempio, quella riguardante la lettera dell’avvocato di controparte: qual è il suo contenuto? Perché è stata inviata?).

Quanto, invece, alla costituzione di parte civile, valga quanto segue.

Nell’ambito di qualsivoglia procedimento penale, la persona offesa dal reato ha la possibilità di costituirsi parte civile onde chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta costituente reato.

Tali danni possono essere di natura patrimoniale e/o non patrimoniale e possono essere liquidati dal giudice penale solo allorché la parte civile dimostri la loro sussistenza nel corso del giudizio penale e, naturalmente, a patto che si giunga ad una condanna per il reato contestato.

Quanto ai danni patrimoniali, senza entrare nel merito di complesse questioni giuridiche, gli stessi sono riferibili solo ad una diminuzione del patrimonio susseguente alla condotta costituente reato.
Facendo un esempio, il soggetto truffato nell’ambito di una frode online che abbia sborsato del denaro per l’acquisto di un bene mai consegnatogli.

Quanto, invece, ai danni non patrimoniali, si fa riferimento ai danni ulteriori che, in ogni caso, qualsivoglia soggetto può patire a seguito del reato commesso e che non sono immediatamente suscettibili di una quantificazione economica.

Nel caso di specie, sarebbe possibile costituirsi per entrambe le voci di danno.

Dal punto di vista patrimoniale, ad esempio, rileverebbero tutti i danni susseguenti al danneggiamento di cose materiali, quali il cartello di divieto di accesso e la telecamera; dal punto di vista non patrimoniale, invece, ben ci si potrebbe costituire per il danno esistenziale che, nel caso di specie, sembra susseguire all’ovvio turbamento susseguente ad un cambio di abitazione.

Quanto, invece, all’opportunità di procedere alla costituzione di parte civile in parola, si tratta di un dilemma rispetto al quale non esiste una risposta univoca.

Sicuramente, infatti, un qualsiasi soggetto necessita di un avvocato onde procedere alla costituzione in parola, che deve essere pagato.

Inoltre, va ricordato che il recupero delle somme di cui al risarcimento dipende sempre da diversi fattori atteso che occorre:

1. Dimostrare il danno subìto e quantificarlo;
2. Ottenere una sentenza di condanna;
3. Che il soggetto condannato sia solvibile.

Se non sussistono i presupposti di cui ai punti 1 e 2, la costituzione di parte civile si concluderebbe in un nulla di fatto e il soggetto costituito non verrebbe risarcito di alcunché.

Se non sussiste il presupposto di cui al punto 3, è possibile che la sentenza di condanna del giudice penale non avrebbe alcuna efficacia in considerazione del fatto che la controparte non solvibile non potrebbe comunque pagare il risarcimento del danno e anche un’eventuale esecuzione civile sarebbe inutile.

In casi del genere, dunque, è sempre opportuno consultare un avvocato che, attraverso uno studio puntuale del caso, delle probabilità di vittoria nel procedimento penale e delle possibilità di dimostrare i danni subiti, sia in grado di consigliare la strada migliore da percorrere.



ANNA P. chiede
martedì 30/03/2021 - Lombardia
“Buongiorno, sono la parte offesa in un reato di truffa e l'avv. dell'imputato mi ha offerto una proposta conciliativa in relazione al procedimento penale Mod 21 pendente di fronte al giudice preliminare presso il tribunale per reato di truffa art 640 che avverrà il 29 aprile 2021.
La somma che dovrei recuperare è di 345 euro. Mi conviene conciliare e ritirare la querela esposta presso i Carabinieri nel marzo 2018? Grazie”
Consulenza legale i 30/03/2021
La risposta non è univoca e, al fine di prendere una decisione oculata, occorre tenere in considerazione molti aspetti.

Come noto, persona offesa dal reato ha la possibilità, nell’ambito del procedimento penale avente ad oggetto il reato a seguito del quale si è riportato un danno, di costituirsi parte civile onde richiedere il risarcimento del danno.

Si ricordi, tuttavia, che il risarcimento del danno è subordinato al fatto che:

1. L’imputato sia riconosciuto effettivamente colpevole della condotta posta in essere;
2. Nell’ambito del procedimento penale si riesca efficacemente a dimostrare e a quantificare il danno riportato, sia da un punto di vista patrimoniale che non patrimoniale.

Diversamente, nel caso dell’ipotesi di cui al punto 1, l’imputato verrà assolto e alla parte civile non verrà liquidato alcun danno.

Nel caso dell’ipotesi di cui al punto 2, laddove non si riesca a dimostrare e quantificare efficacemente il danno, il giudice potrebbe rigettare la domanda risarcitoria e/o rinviare dinanzi al giudice civile per la quantificazione del danno.

Tale processo, come è facilmente immaginabile, può essere lungo e tortuoso e, talvolta, la parte civile potrebbe vedersi riconosciuto il proprio risarcimento dopo anni. Ciò a tacer del fatto che la partecipazione al processo necessita di un avvocato, che rappresenta una spesa ulteriore.

Spesso, dunque, nei casi di danni particolarmente lievi – come sembra essere quello di specie – la parte civile che decide di partecipare al procedimento penale spende più di quello che recupererà a titolo di risarcimento del danno.
Ciò, peraltro, ammesso e non concesso che il procedimento si concluda con una condanna e che non si incorra nella prescrizione.

Dunque, la decisione, nel caso di specie, sul se accettare o meno l’offerta risarcitoria deve essere parametrata rispetto al danno concretamente ricevuto:

1. Se lo stesso si avvicina alla somma offerta, allora accettare il risarcimento potrebbe essere molto vantaggioso in quanto la vicenda processuale si concluderebbe molto presto e non si incorrerebbe in spese legali inutili;
2. Se lo stesso, invece, è molto lontano dal danno riportato, allora converrebbe coltivare il giudizio penale.
Per fare un esempio concreto, l’offerta risarcitoria dovrebbe essere accettata laddove il danno riportato sia di 1.000/2.000 euro; diversamente, in caso di danno superiore ai 5.000/6.000 euro, allora si potrebbe provare ad andare avanti nel giudizio penale.

Si tenga, però, in considerazione un altro fronte e, segnatamente, le possibilità di recupero della somma a seguito della condanna del giudice di prime cure.

Tale circostanza dipende soprattutto dalle condizioni economiche dell’imputato.

Facciamo un esempio per essere concreti.

Se l’imputato è persona abbiente, allora si avrà la concreta possibilità di recuperare il denaro cui è stato condannato in virtù del risarcimento del danno.

Se, al contrario, l’imputato è persona nullatenente, allora potrebbe essere difficile che, quand’anche il giudice penale lo condanni al risarcimento, si riesca a recuperare anche una somma esigua.

In quest’ultimo caso, accettare il risarcimento offerto, seppur basso, potrebbe essere molto conveniente anche laddove il danno riportato sia molto più alto.
Ciò per il semplice fatto che, come anzidetto, l’alternativa sarebbe comunque pari a zero in quanto sarebbe impossibile recuperare la somma di cui al risarcimento a causa delle condizioni economiche dell’imputato.

Maria T. chiede
mercoledì 31/07/2019 - Lombardia
“Buongiorno,qualora l'imputato di procedimento penale venga assolto grazie a delle testimonianze che dimostrano come il denunciante/querelante abbia agito con dolo,considerato che i tempi lunghi standard possono avvicinare l'accusa di calunnia alla prescrizione dato che questa dovrebbe partire dal momento della denuncia,l'imputato assolto può procedere direttamente in civile con la richiesta dei danni dimostrando il dolo del denunciante o deve fare anche una denuncia di calunnia?Molte grazie.”
Consulenza legale i 01/08/2019
La risposta è positiva. Se quello che si vuole ottenere in sede civile è il risarcimento del danno patito per essere stata vittima di un reato, allora deve necessariamente essere depositata una denuncia per quel reato o, quantomeno, aspettare che nasca un procedimento penale per la condotta dalla quale si ritiene di essere stati lesi.

Contrariamente ragionando, la pretesa civile non avrebbe alcun fondamento in quanto si chiederebbe il risarcimento per un reato che, però, reato non è ancora vista la mancanza di un fascicolo penale.

Qualora dovesse procedersi con la denuncia, si consiglia di esercitare l’azione civile in sede penale mediante la di costituzione di parte civile. Non va infatti dimenticato che per ottenere il risarcimento dei danni da reato è indispensabile aiutare il pubblico ministero a provare la sussistenza della fattispecie penale e questo compito potrà essere assolto solo attraverso la partecipazione attiva al processo penale della persona offesa dal reato costituita, appunto, parte civile.

Antonio F. chiede
venerdì 22/07/2016 - Sicilia
“in un processo sono stato condannato a risarcire le parti civili. La sentenza è' di primo grado ed è per voto di scambio. Ho in corso un altro processo per voto di scambio,sempre in riferimento alle stesse elezioni comunali, dove sono costituite le stesse parti civili. Il Giudice non dovrebbe,d'ufficio, disporre che le parti civili non possono più' stare nel processo? Si può' duplicare un possibile risarcimento alle stesse persone per lo stesso danno?”
Consulenza legale i 03/08/2016
Da quel che si può evincere dalle poche informazioni fornite nel quesito, si starebbe svolgendo un secondo e diverso processo in cui il soggetto imputato è il medesimo del primo ed in cui – soprattutto – il capo di imputazione è sempre lo stesso, ovvero si procede al fine di accertare la commissione del medesimo reato (voto di scambio).

Ora, si deve presumere che i due processi presentino dei profili di diversità, dal momento che nel nostro ordinamento vige il principio del “ne bis in idem”.

Quest’ultimo principio si evince dall’art. 649 c.p.p., secondo il quale: “L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze”.

In base a giurisprudenza consolidata di Cassazione, tuttavia, deve intendersi per “medesimo fatto” il medesimo fatto “storico-naturalistico”, ovvero ci deve essere (nelle imputazioni formulate in due diversi processi, nei confronti della medesima persona) corrispondenza biunivoca fra gli elementi costitutivi dei reati descritti nelle rispettive contestazioni (condotta, evento, nesso causale) che vanno riguardate anche con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (tra le tante, Cass. Sez. 5, 1.7.2010 n. 28548; Cass. Sez. 4, 20.2.2006 n. 15578; Cass. Sez. Unite 28.6.2005 n. 34655).

I due processi di cui al quesito che ci occupa, potrebbero, dunque – alla luce di quanto sopra chiarito – presentare delle diversità, secondo la qualificazione del “fatto” operata dal giudice penale.

Di conseguenza, se nella fattispecie si potesse ravvisare realmente un’ipotesi di “ne bis in idem” (per cui contro la sentenza illegittimamente pronunciata si potrà proporre impugnazione), e quindi di una illegittima duplicazione di processi penali per il medesimo fatto, la risposta alla domanda sarebbe senz’altro positiva: il danno subìto dalle parti civili andrebbe considerato, a rigore, il medesimo e si profilerebbe – come correttamente osservato – una duplicazione risarcitoria non ammissibile.

Nel caso, però, i due processi dovessero al contrario rivelarsi per qualche aspetto diversi (condotta specifica, finalità dell’azione, evento conseguente alla condotta, ecc.), anche se le parti civili dovessero essere le medesime (identiche persone fisiche o giuridiche), ciò a nulla rileverebbe ai fini della richiesta di risarcimento, perché dalla diversità del “fatto” giudicato deriverebbero due danni “diversi”, autonomamente risarcibili.
Da ultimo, al fine di escludere o meno una loro legittimazione a stare in giudizio, occorrerebbe sapere chi sono le parti civili costituite.

Elena C. chiede
sabato 19/03/2016 - Toscana
“Nel processo di appello promosso da imputato condannato in primo grado, la parte offesa deve necessariamente essere rappresentata da un legale pur avendo già ottenuto provvisionale?”
Consulenza legale i 26/03/2016
Ai sensi dell'art. 74 del c.p.p.: "1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile".
Tale azione, volta ad ottenere il risarcimento del danno, è esercitata, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del c.p.p., dalla parte civile tramite il procuratore speciale mediante la cd. costituzione di parte civile: "1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile".
Tale atto può essere depositato nella cancelleria del giudice procedente oppure può essere presentato direttamente in udienza.
Per completezza si riporta il dettato dell'art. 100, comma 1, del c.p.p., il quale stabilisce che: "La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata".
In ogni caso, vige il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile: la costituzione di parte civile, una volta validamente intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale conferita ai sensi dell'articolo 100 C.P.P., produce effetti in ogni stato e grado del processo, come stabilito dall'art. 76, comma 2, del c.p.c.: " 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo".
La parte privata, pertanto, una volta costituitasi parte civile, è parte del processo anche se non è presente di persona al momento dell'accertamento della costituzione delle parti nella udienza preliminare o in quella dibattimentale del primo grado o di quelli successivi.
In applicazione del principio di immanenza, la Cassazione penale ha chiarito che alla parte civile costituita spetta la citazione per i gradi ulteriori del giudizio, senza obbligo di rinnovare la costituzione (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 27 gennaio 2010, n. 3519).
Nonostante quanto ora chiarito, si ritiene di sottolineare tuttavia che, nel caso in cui l'appello venga proposto dall'imputato, come nel caso di specie, può essere opportuno che la parte civile – anziché rimanere semplice spettatore del prosieguo della vicenda processuale – provveda a depositare una memoria per il tramite del difensore per contribuire all'evoluzione del procedimento nel quale riveste la qualità di persona che ha subìto un danno, al fine di ribadire le ragioni per cui ritiene colpevole l’imputato condannato in primo grado anche alla luce delle argomentazioni dell’atto di appello presentato dal condannato.
Infatti, ai sensi dell'art.90, comma 1, del c.p.p.:"1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

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