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Articolo 6 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Oggetto della disciplina

Dispositivo dell'art. 6 Codice dell'ambiente

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

  1. a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
  2. b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

  1. a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
  2. b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
  3. c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
  4. c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
  5. c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza(1).

5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).

6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

  1. a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
  2. b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III(6);
  3. c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
  4. d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA(3).

7. La VIA è effettuata per:

  1. a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
  2. b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
  3. c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
  4. d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
  5. e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
  6. f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

8. [Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.](2)

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9(3).

10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.

10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241(3).

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

  1. a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
  2. b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
  3. c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere(4).

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

  1. a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
  2. b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29 quater, comma 10.

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

  1. a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
  2. b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  3. c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
  4. d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
  5. e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  6. f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29 sexies, comma 9 quinquies.

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino(5)(7).

Note

(1) Tale lettera è stata inserita dall'art. 8 comma 3 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44.
(2) Comma soppresso dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
(4) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto, con l'art. 50, comma 3, che le modifiche al comma 3-ter, 9 e 12 si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
(5) Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (L. 13 gennaio 2023, n. 6), ha disposto (con l'art. 16, comma 2-bis) che "Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1".
(6) La lettera b) del comma 6 è stata modificata dall'art. 4-bis, comma 1 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.
(7) Il comma 17 è stato modificato dall'art. 2, comma 4 del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153.

Massime relative all'art. 6 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 5370/2018

La valutazione ambientale strategica (c.d. V.A.S.) è necessaria per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, solo nelle ipotesi in cui l'autorità preposta ritenga che gli stessi producano impatti significativi sull'ambiente.

Cass. pen. n. 38753/2018

Se l'AIA è richiesta per le "installazioni" che svolgono le attività descritte nell'Allegato VIII e se tra le installazioni rientra qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento, è evidente che tale connessione non può che riferirsi comunque ad attività comprese tra quelle elencate nel suddetto Allegato e non anche riferibili ad altre attività eventualmente svolte nel medesimo insediamento, con la conseguenza che l'AIA rilasciata per attività non comprese nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46/2014 comporta l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 29 cit. Decreto legislativo e la conseguente necessità di una nuova istanza di rilascio dell'AIA, ovvero di una istanza di adeguamento.

Cons. Stato n. 3034/2018

Le carenze di accertamenti istruttori per il rilascio della valutazione d'impatto ambientale (VIA) non è sanabile con un'integrazione postuma nell'ambito del diverso procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata (AIA).

Corte cost. n. 224/2017

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge reg. Lombardia n. 27 del 2014, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e alla direttiva n. 2001/42/CE del 2001. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica della norma impugnata). Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Cons. Stato n. 3000/2016

La valutazione di impatto ambientale (VIA) ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat: essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita.

È legittima una valutazione di impatto ambientale negativa (nella specie riguardante un progetto di ampliamento di una discarica) nel caso in cui risulti che l'amministrazione procedente abbia effettivamente tenuto conto degli elementi propri della valutazione ambientale, dando atto dei pareri sfavorevoli formulati dai vari enti ed uffici che si sono espressi in conferenza di servizi. Tali pareri, invero, non sono riferiti esclusivamente agli aspetti tecnici del progetto di ampliamento della discarica, ma concernono anche gli aspetti ambientali propri della valutazione di impatto ambientale, facendo riferimento in particolare alla preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento.

Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che consente l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi; onde ben può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché quest'ultima è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento proposto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Un diniego di rilascio della valutazione di impatto ambientale risulta adeguatamente motivato nel caso in cui si sia fatto rinvio, per relationem, alla totalità dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni ed uffici che si sono espressi nel corso del procedimento, non essendo richiesto direttamente dalla legge, né essendo altrimenti ragionevole pretendere un'autonoma valutazione di quei pareri da parte dell'Amministrazione procedente per denegare la richiesta autorizzazione. Invero un'autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli e dunque un particolare onere di motivazione del diniego, diversa ed ulteriore da quella per relationem, è necessaria solo se l'Amministrazione procedente si discosti da quei pareri sfavorevoli.

Non è sindacabile la scelta dell'Amministrazione procedente di condividere e fare propri i pareri sfavorevoli espressi in sede di conferenza di servizi per una valutazione di impatto ambientale dagli uffici che hanno partecipato alla conferenza dei servizi stessa, poiché tale determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità, salvo le macroscopiche ipotesi di arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti.

Cons. Stato n. 4775/2014

La valutazione di impatto ambientale deve effettuare un vaglio di compatibilità tra le ragioni, potenzialmente collidenti, di tutela dell'ambiente (nella specie sottese alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) e di tutela del paesaggio (nella specie tipiche di un paesaggio montano). Conseguentemente, è destinato ad assumere un ruolo preminente il valore della tutela paesaggistica, con conseguente sussistenza di un onere motivazionale particolarmente gravoso a suffragio di una v.i.a. ad esito positivo.

Cons. Stato n. 1541/2012

Anche a seguito della modifica dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 (di cui al D.Lgs. n. 128/2010), volta a coordinare al massimo le procedure di V.I.A. e di A.I.A., resta ferma la loro diversità di funzione, in quanto orientate, la prima, alla verifica del progetto e, la seconda, alla verifica dell'attività riguardo a particolari impianti 'salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale'. Pertanto, l'esigenza di verifica soddisfatta con il rinnovato procedimento di V.I.A. non può essere soddisfatta nell'ambito dell'avviato procedimento per la A.I.A.

Corte cost. n. 313/2010

Discende dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle elencazioni di cui all'allegato III alla parte II dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006, che alla Regione spetta la valutazione d'impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.», mentre allo Stato spetta la valutazione d'impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri».

Corte cost. n. 186/2010

L'art. 7 del D.Lgs. 152 del 2006, nel definire le competenze in materia di VIA e richiamando l'allegato IV, dispone che i progetti relativi ad opere riguardanti le linee ferroviarie a carattere regionale o locale siano assoggettati a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, in contrapposizione alle opere attinenti ai tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, di competenza statale. In questo caso la predisposizione di un procedimento di VIA regionale, anche in sede di conferenza di servizi, non eccede la competenza della regione, tenuto conto del fatto che la definizione di ferrovia regionale contenuta nella legge impugnata non differisce da quella di cui all'allegato IV in questione, in quanto entrambe escludono la rete a lunga percorrenza e, dunque, le opere di interesse nazionale

Corte cost. n. 120/2010

L'obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale.

Corte cost. n. 225/2009

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e all'art. 3, comma 4, della direttiva 2001/42/CE, la q.l.c. dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS. Da un lato, infatti, è la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale, e comunque la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Peraltro, dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo n. 4 del 2008, la Commissione statale di cui all'art. 9 D.P.R. n. 90 del 2007, richiamata dal novellato art. 8, valuta solo piani statali e non effettua più il c.d. screening, svolto, invece, dall'autorità regionale competente in ordine alla valutazione ambientale.

L'art. 10, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede (comma 3) che le modalità di pubblicazione totale o parziale del piano o progetto sottoposto a VAS siano stabiliti con regolamento ministeriale e (comma 5) che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi. Le questioni riferite all'art. 10, comma 5, non sono, invece, fondate in quanto poggiano su di un erroneo presupposto interpretativo. La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.

C. giust. UE n. 142/2008

La Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretata nel senso che essa prevede la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti che possano, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all'occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale.

Corte cost. n. 104/2008

Spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario" ed "assoluto" e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni.

C. giust. UE n. 2/2008

Sono assoggettati a v.i.a. anche lavori di modifica apportati all'infrastruttura di un aeroporto esistente, senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell'aeroporto stesso. Ad avviso della Corte, sarebbe contrario allo stesso obiettivo della direttiva 85/337 - nella versione precedente rispetto a quella risultante dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE - "sottrarre al campo di applicazione del suo allegato i lavori di miglioramento o di ampliamento dell'infrastruttura di un aeroporto già costruito perché l'allegato I della direttiva 85/337 menziona la "costruzione di aeroporti" e non gli "aeroporti" in quanto tali. Una siffatta interpretazione consentirebbe infatti di sottrarre agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 tutti i lavori di modifica apportati a un aeroporto preesistente, indipendentemente dall'entità di tali lavori, e priverebbe di qualsiasi portata, su tale punto, l'allegato II della direttiva 85/337.

Cons. Stato n. 4163/2004

Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione.

Cons. Stato n. 3188/2004

È necessario, per obbligo derivante dalla disciplina comunitaria, effettuare una valutazione complessiva, che tenga conto del possibile impatto di una struttura assai estesa e che si intende ulteriormente implementare, la ratio sottesa alla necessità di una valutazione complessiva risiede anche nel voler evitare che una artificiosa segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni possa compromettere l'efficacia concreta della Direttiva sulla VIA.

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