Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1277 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Debito di somma di danaro

Dispositivo dell'art. 1277 Codice Civile

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento(1) e per il suo valore nominale(2).

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento(3), questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima(4).

Note

(1) Quindi, ad esempio, può essere legittimamente rifiutato in Italia un pagamento effettuato in dollari. Poiché la consegna del denaro cui è tenuto il debitore rappresenta la sua prestazione, si ritiene che l'adempimento fatto con oggetti diversi dal denaro, ad esempio un assegno, integri una prestazione diversa da quella dovuta e sia da ricondurre alla datio in solutum con relativa disciplina (1197 c.c.). Secondo altra tesi, invece, l'assegno (e affini) hanno raggiunto una diffusione tale da renderli equiparabili al denaro, per cui il rifiuto a riceverli dovrebbe essere valutato alla luce della buona fede (1175 c.c.), potendo anche integrare rifiuto di ricevere la prestazione (1206 c.c.).
(2) Il principio nominalistico importa che il pagamento dev'essere eseguito con la stessa quantità di denaro prevista nel momento in cui l'obbligazione è sorta. Ad esempio, se il 1° gennaio 2000 Tizio ha comprato un bene e si è obbligato a pagare 100 il 31 dicembre 2014, dovrà adempiere pagando esattamente 100.
Tale principio si applica alle obbligazioni di valuta (il cui oggetto è il denaro sin da quando nascono: ad esempio l'obbligazione di pagare il prezzo di un bene compravenduto) ma non alle obbligazioni di valore (in cui il denaro è sostitutivo di una prestazione in origine diversa: ad esempio il risarcimento per illecito aquiliano). La liquidazione delle obbligazioni di valore esige la quantificazione monetaria del valore che l'obbligazione aveva quando è sorta, quindi la rivalutazione al momento della liquidazione, infine la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo.
Poiché il principio nominalistico fa gravare sul creditore il rischio di svalutazione monetaria e sul debitore quello di rivalutazione, le parti possono ancorare la determinazione della somma dovuta ai parametri che misurano tale modifiche indicati dall'ISTAT attraverso le c.d. clausole di indicizzazione.
(3) Si pensi ad esempio a lira ed euro.
(4) Sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro, si veda la l. 24 febbraio 1953, n. 90 (Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro). Si veda anche il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (Introduzione dell'euro).

Ratio Legis

La norma è volta a risolvere la seguente questione: se, nelle obbligazioni pecuniarie la cui prestazione deve essere eseguita a distanza di tempo da quando è sorta, il debitore debba adempiere con la somma determinata al momento in cui l'obbligazione è sorta o con la somma che la equivale, per valore, nel momento in cui deve adempiere. La risposta è che la somma da versare è quella che si era determinata con l'obbligazione: quindi, se il denaro si svaluta, il creditore ha uno svantaggio; se si rivaluta è avvantaggiato. La scelta di tale risposta sta nella volontà di garantire con certezza l'entità economica di ogni debito (e, quindi, anche di facilitarne la circolazione).

Brocardi

Aes alienum est quod nos aliis debemus
Aes suum quod alii nobis debent

Spiegazione dell'art. 1277 Codice Civile

Debiti di denaro in base ad una causa qualsiasi

L'art. 1277 non riguarda soltanto i debiti di denaro ex mutuo, ma considera in linea di principio tutti i debiti che abbiano per oggetto una somma di denaro in base ad una causa qualsiasi: stabilisce infatti che questi debiti si estinguono « con monete aventi corso legale nello Stato al tempo del pagamento », e per il loro valore nominale. Esempio: ho dato in affitto un mio fondo per € 1.000 annue. Il conduttore si libererà pagando 1.000 € tanto il primo che il secondo e il nono anno, anche se nel frattempo il potere di acquisto di 1.000 € sia fortemente diminuito, per essere corrispondentemente saliti i prezzi di tutte le merci. Altro esempio: mi sono assicurato la vita a favore di mia moglie per 100.000 €, pagando un premio annuo di tot €. tot. Se alla scadenza del contratto di assicurazione l'euro è svalutato, mia moglie, pur avendo io pagato i premi in soldi buoni, dovrà accontentarsi di ricevere la somma assicurata in Euro svalutati aventi un potere di acquisto ridotto, mettiamo della metà. La svalutazione della moneta viene insomma dal nostro legislatore considerata come trascurabile (così come essa è, per regola, in tempi normali), anche se eccezionalmente sia, in realtà, enorme al momento del pagamento. Ma ciò, naturalmente, non è stabilito a casaccio, ma in base ad un complesso di considerazioni: tenendo conto anzitutto di tutti gli inconvenienti che incontrano nella loro pratica applicazione le teorie che si attengono al valore di corso (potere d'acquisto) e quelle che si attengono al valore intrinseco, e tenendo conto anche di altre considerazioni che attenuano, in parte, solo l' apparente iniquità della teoria del valore nominale da esso accolta, come pure accentuano, per contro, i benefici, dal punto di vista dell'interesse superiore dello stato e dell'economia nazionale.

Può avvenire che la moneta, determinata nel titolo dell'obbligazione, non abbia più corso legale al momento del pagamento, per essere stata sostituita con altra diversa moneta. Per questo caso il capov. dell' articolo 1277 dispone che il pagamento debba ugualmente venire fatto nella moneta avente corso legale al momento del pagamento, ragguagliata però, per valore, alla moneta messa fuori corso. Come più precisamente questo ragguaglio debba farsi la legge non lo dice, ma sembra naturale che esso debba venir fatto non con riguardo al valore intrinseco delle due monete, ma con riguardo al rapporto tra i due valori legali, delle due successive, quale risulta dalla legge che ha sostituito la nuova moneta a quella messa fuori corso.

Notiamo infine che secondo l'art. 1231 del codice civile del 1865 il creditore non poteva esigere, in caso di mora, a titolo di risarcimento, che gli interessi legali. Secondo l'art. 1224 questa disposizione è stata completata e corretta: è stata completata, in quanto l'art. 1224 ammette che gli interessi dovuti in caso di mora possono essere superiori a quelli legali, ove in tal misura fossero stati stipulati dalle parti; è stata corretta in quanto, mentre l'art. 1231 non ammetteva che, in caso di mora del debitore, il creditore potesse ottenere alcunché a titolo di risarcimento di danno all'infuori degli interessi di mora, l'art. 1224 invece dispone, nell'ultimo suo comma, che ogni creditore può ottenere, oltre agli interessi di mora, anche il risarcimento del danno maggiore che dimostra avere avuto. Siccome però gli interessi di mora rappresentano essi stessi un risarcimento di danni, sembra che esso debba essere dedotto dal danno maggiore affinché il creditore non ottenga più di quanto gli è dovuto.

Nella spiegazione dei prossimi articoli si tratterà dei debiti di denaro indicato in moneta non avente corso legale nello Stato, che il nuovo codice disciplina separatamente dalla disposizione ora analizzata.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1277 Codice Civile

Cass. civ. n. 21906/2021

Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta - soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicchè quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti - inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/09/2015).

Cass. civ. n. 14372/2018

In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo".

Cass. civ. n. 22903/2017

La cambiale è un mero strumento di credito e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, poiché l'adempimento dell'obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla.

Cass. civ. n. 19084/2015

L'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in valuta estera convertibile in moneta italiana sulla base di un semplice calcolo aritmetico con riferimento al tasso ufficiale di sconto (nella specie, aiuto comunitario ai produttori di olio, da corrispondere in ecu, il cui valore di conversione in lire era fissato dall'art. 1 del reg. CEE n. 1502 del 1985), integra un debito di valuta, insuscettibile di trasformarsi in debito di valore a seguito di costituzione in mora del debitore, sia per la facoltà che quest'ultimo ha, ex art. 1278 c.c., di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento, sia in virtù del principio della "perpetuatio obligationis".

Cass. civ. n. 20643/2014

Nelle obbligazioni pecuniarie, in mancanza di specifiche pattuizioni circa le modalità di pagamento, il debitore deve adempiere con moneta avente corso legale, ai sensi dell'art. 1277 cod. civ., potendosi desumere anche dal comportamento delle parti l'esistenza di un accordo tacito tale da far ritenere derogato detto principio. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza di un accordo tacito che imponesse al creditore di ricevere il pagamento a mezzo di assegni bancari del residuo prezzo di una compravendita immobiliare, pur avendo dapprima lo stesso accettato la consegna di un assegno per l'acconto versato in sede di preliminare).

Cass. civ. n. 14531/2013

In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nel caso di specie, inviato dal debitore assegno bancario per un importo corrispondente all'ammontare del credito, avendo il creditore omesso di comunicare le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento, nonché - di seguito - intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione continuando a detenere l'assegno ricevuto, portandolo all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione, è stata confermata la decisione con cui il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore, aveva escluso la "mora debendi" e, dunque, la decorrenza degli interessi sulla somma costituente oggetto dell'obbligazione, proprio in ragione della ravvisata contrarietà a buona fede del contegno assunto dal creditore della prestazione pecuniaria).

Cass. civ. n. 13649/2013

L'obbligo di pagare una somma di danaro da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito dà luogo ad un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in cui l'assetto originario della prestazione consista in una somma di danaro già quantificata, ma anche quello in cui l'oggetto dell'obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa. Ne consegue che, gli utili dovuti in forza del contratto di associazione in partecipazione costituiscono un'obbligazione di valuta cui è applicabile il principio nominalistico e non sono suscettibili, quindi, di rivalutazione monetaria.

Cass. civ. n. 21000/2011

Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, c.c., l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; qualora, invece, tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.

Cass. civ. n. 14573/2007

Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa. Ne consegue che il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224 c.c., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata.

Cass. civ. n. 9691/2000

L'obbligo di pagare una somma di danaro da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito dà luogo ad un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in cui l'assetto originario della prestazione consiste in una somma di danaro già quantificata, ma anche quello in cui l'oggetto della obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa. Infatti, in entrambi i casi il pagamento della somma di danaro secondo il suo valore nominale estingue l'obbligazione, secondo il disposto dell'art. 1277 c.c.

Cass. civ. n. 250/1982

Le obbligazioni pecuniarie, le quali danno luogo al cosiddetto debito di valuta, sono soggette al principio nominalistico espresso dall'art. 1277 c.c. e continuano ad esserlo anche dopo la scadenza, per cui la prestazione si estingue, pur dopo che il debitore sia caduto in mora, col pagamento della quantità di moneta cui essa è commisurata, anche se questa durante la mora abbia perduto parte del suo potere di acquisto per effetto della svalutazione, mentre la svalutazione stessa in sé non è un danno giuridico, ma un'evenienza che può aggravare il pregiudizio derivante al creditore dall'inadempimento.

Cass. civ. n. 2775/1973

Il credito di una somma di denaro liquida o comunque agevolmente determinabile, in base ad elementi o criteri prestabiliti dal contratto o dalla legge, non perde tale carattere per le eventuali contestazioni da parte del debitore. La pronuncia giudiziale, in tal caso, ha infatti effetto meramente dichiarativo, essendo diretta ad accertare quella liquidità che già esiste nel credito, per la sua stessa natura.

Cass. civ. n. 861/1969

A norma dell'art. 1277 c.c., obbligazioni pecuniarie, soggette come tali al principio nominalistico, sono quelle originariamente costituite in valuta e non quelle che si traducono in espressione monetaria per sopravvenute vicende del rapporto, ossia per sostituzione al primitivo oggetto dell'obbligazione di una quantità di denaro che ne rappresenti l'equivalente. In quest'ultimo caso il debito tradotto in denaro, appunto perché è la risultante di una relazione di equivalenza, suole denominarsi debito di valore ed assume logicamente il suo indice quantitativo nel momento della liquidazione.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1277 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Beppino D. chiede
venerdì 24/11/2017 - Veneto
“Stato in essere:
- sono italiano e residente in svizzera con permesso "C" (già un vostro utente)

- percepisco una pensione AVS e quella denominata secondo pilastro (12 mensilità),
ovviamente in franchi svizzeri, entrambe non rivalutabili all'indice ISTAT annuale

- la corte d' appello di Milano, in data 11.12.2015, ha fissato l'assegno di mantenimento
di €uro 1'900.- pari a CHF 2'056.- chf (cambio cross BCE al 11.12.2015: 1 € = a CHF 1,0819)

- il cambio cross BCE odierno é di: 1€ = 1,1646, ne consegue che per €1'900.- devo sborsare
CHF 2'213.- (differenza di CHF +157.-) senza contare che devo sottostare all'indice ISTAT annuale.

- da tener presente che io vivo in svizzera mentre la controparte vive stabilmente in Italia
nonostante sia domiciliata in Svizzera.

quesito:
- posso chiedere al tribunale di definire l'assegno di mantenimento divorzile in franchi svizzeri?

- posso evitare di versare l'incremento annuale ISTAT italiano, considerato che in svizzera
non viene considerato?

- in funzione del rischio di cambio posso chiedere la revisione dell'assegno di divorzio?


oppure cosa mi consigliate di fare?

Spero di essere stato chiaro, in ogni caso sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

cordialmente”
Consulenza legale i 06/12/2017
Le obbligazioni pecuniarie, tra le quali certamente rientra l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, sono governate da alcuni principi cardine, e tra questi per quel che qui interessa, il principio nominalistico.

L’art. 1277 c.c. prevede che le obbligazioni pecuniarie si estinguono per il loro valore nominale e “con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento”.
Se un Tribunale ha deciso che l’assegno deve essere pari ad € 1.900,00 il debitore può liberarsi solamente pagando l’importo previsto dalla sentenza nella moneta stabilita dalla sentenza.

Tale principio è pure espresso dall’art. 1278 c.c. nella parte in cui prevede un’eccezione alla su accennata regola: “Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento”.
Se il Giudice - per assurdo - avesse quantificato l’assegno in franchi svizzeri, il debitore avrebbe potuto pagare in euro rispettando i valori di cambio.
Il principio nominalistico ha come logica conseguenza, l’irrilevanza delle fluttuazioni del valore reale del denaro (inflazione) e l’irrilevanza delle fluttuazioni del valore di cambio tra monete estere. Se il cambio del franco svizzero con l'euro non è favorevole, non sarà possibile diminuire il mantenimento proporzionalmente al diminuito valore del denaro.
Se per converso il debitore si trasferisse in un Paese estero il cui cambio subisse variazioni di vantaggio per lui, l’ex moglie non potrebbe ottenere un rialzo dell’assegno giustificato dal minor valore al cambio e dal minor sacrificio economico che esso comporta per il marito.

La rivalutazione Istat, poi, prevede proprio un’attenuazione del principio nominalistico, in favore del debitore, indicizzando l’importo originariamente previsto rispetto all’andamento di determinati indici-valori e quindi attualizzando gli importi.

Ciò però non inficia la possibilità di agire in giudizio per chiedere che vengano modificate le condizioni di divorzio: se la pensione svizzera non è indicizzata in base ai parametri Istat ed il tasso di cambio del franco svizzero è diminuito notevolmente in due anni rispetto all’euro, ciò comporta una mutamento, invero sensibile ma comunque evidente, delle condizioni economiche del debitore idoneo a legittimare una revisione del mantenimento.

L’art. 9 della L. 898/1970 stabilisce appunto che “Qualora sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6”.
Le condizioni di divorzio valgono infatti finché non muta la situazione di fatto in base alla quale la decisione venne assunta, ed ogni cambiamento – soprattutto quelli economici – rendono possibile l'instaurazione di un nuovo procedimento volto a correggere il provvedimento che regola i rapporti a seguito dell’interruzione della convivenza.
Le consigliamo, pertanto, di chiedere al Tribunale competente una revisione dell'assegno di mantenimento a ragioni degli anzidetti cambiamenti.

Da ultimo vogliamo segnalare che lo scorso maggio la Corte di Cassazione, con uno storico overruling, ha rovesciato il precedente assetto in base al quale l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge doveva essere proporzionale al tenore di vita goduto dal coniuge debole durante il matrimonio, per affermare che il giudice nella verifica dell'an debeatur deve prima accertare che la domanda dell'ex coniuge sia fondata sulla mancanza delle condizioni di indipendenza o autosufficienza economica e non sul mantenimento del precedente tenore di vita (Cass. 11504/2017).
Dunque, qualora fosse stato questo il parametro in base al quale il Giudice ha quantificato l’assegno di mantenimento, la pronuncia in parola potrebbe rendere ancor più legittime le richieste di revisione e riduzione.

Gianfranco M. chiede
lunedì 25/04/2016 - Campania
“Amm.ne/Impresa-Vertenza in corso per pagamento certificati in conto lavori eseguiti in ritardo.Da contratto pagamento entro 30 giorni data fattura dell'impresa.I pagamenti sono stati eseguiti in ritardo. Es. il 1° dopo 50 giorni dalla data fattura, il 2° dopo 70 giorni, il 3° ...... Gli importi degli interessi ad oggi non sono stati ancora pagati. Vanno applicati gli interessi sugli importi degli interessi per il ritardato pagamento delle fatture? Come si calcolano? L'impresa ritiene che vada ridotto l'importo dei lavori di ogni cerificato per far posto al pari importo degli interessi maturati per il ritardo del pagamento. In questo modo ogni pagamento è accompagnato da una somma a debito di lavori non pagati che ovviamente produce interesse. E' corretto?”
Consulenza legale i 02/05/2016
Si ritiene che, in generale, venga in rilievo la disciplina contenuta nel D.Lgs. 9 novembre 2012 n.192, il quale ha introdotto delle modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Tale disciplina si applica "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" (art. 1, comma 1, del D.Lgs. richiamato).
Per "transazioni commerciali", il Decreto intende "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo" (art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. richiamato).
Inoltre, per "imprenditore" il Decreto intende riferirsi a "ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione" (art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. richiamato).
Gli "interessi moratori", cioè 'gli interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese' (art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. richiamato), "decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento" (art. 4, comma 1, del D.Lgs. richiamato).
Gli "interessi legali di mora" sono gli "interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali".
L'art. 4, comma 2 del D.Lgs. richiamato stabilisce che "ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applica(no) (il termine di) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (...).
"Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora" (cfr. art. 5, comma 1, del Decreto) ed ai fini del calcolo "il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno" (art. 5, comma 2, del Decreto).
Si ricorda inoltre che il Decreto prevede che al creditore spetti il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salva la prova del maggior danno (art. 6 del Decreto).
Il nuovo saggio di interessi 2016 è stato fissato allo 0,05% da sommare agli 8 punti percentuali, pertanto, il tasso di interesse di mora da applicare nel primo semestre 2016, ovvero, dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 è pari a 8,05% per le transazioni commerciali.
In sostanza, il calcolo degli interessi moratori sulla fattura pagata in ritardo, in applicazione della disciplina del D. Lgs. n. 192/2012, prevede che il creditore applichi la maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento ufficiale BCE, qualora la fattura sia stata emessa nell’ambito delle transazioni commerciali.
Inoltre, si precisa che il creditore che emetta fattura, ha la facoltà di decidere sempre se applicare o rinunciare agli interessi di mora previsti per il ritardato pagamento delle fatture commerciali, in quanto non vi è l’obbligo di esigere gli interessi moratori.
Per concludere, l’interesse di mora da applicare ai giorni di ritardato pagamento di una fattura sono calcolati, su base giornaliera, sul tasso di interesse applicato dalla BCE - che viene comunicato, come già anticipato, due volte l’anno (nel primo e secondo semestre) dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nei primi giorni di ciascun semestre solare - maggiorato di 8 punti percentuali.
Quindi, tale tasso ufficiale interessi legali BCE nel primo semestre 2016 è pari allo 0,05% maggiorato di otto punti percentuali. Pertanto, il calcolo degli interessi legali di mora per il primo semestre dell'anno 2016 è stabilito nella misura dell' 8,05%.
Fermo restando quanto sopra esposto, in relazione alla specifica tipologia di lavori realizzati ed in relazione allo specifico contratto sottoscritto con la P.A., occorrerebbe indagare ulteriormente se le disposizioni specifiche previste nel D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale consente di calcolare gli interessi legali e moratori per ritardato pagamento secondo quando previsto dal capitolato generale dei lavori pubblici), nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (cioè il Regolamento di attuazione del cd. Codice Appalti) - tra l'altro abrogato qualche giorno fa dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) - possano determinare l'applicazione di ulteriori disposizioni specifiche in materia di appalti di lavori.

Trulli chiede
mercoledì 16/02/2011 - Lazio

“Un dipendente di una società chiede che il salario da corrispondere venga pagato per contanti e non piu' con bonifico sul suo c/c, in quanto la banca alla fine dell'anno gli addebita per spese e commissioni una cifra che non intende piu sostenere. Quale altra soluzione è consigliabile?”

Consulenza legale i 16/02/2011

Normalmente le commissioni sono addebitate a chi effettua il bonifico (il datore di lavoro). Chi lo riceve (il dipendente) non dovrebbe sostenere spese, salvo che queste, per qualche strana ragione, siano previste dal contratto di lavoro o, fatto ancor più improbabile, nelle condizioni contrattuali della banca ove è acceso il conto del dipendente.

L’uso di mezzi di pagamento diversi dalla carta moneta è oggi preferito in moltissime operazioni solutorie. Nel rapporto di lavoro è ancora più opportuno disincentivare il pagamento degli stipendi in contanti, rispondendo ciò all'esigenza di evitare concentrazioni non tutelate di denaro liquido, a garanzia di entrambi i soggetti del rapporto. Cionondimeno, un’alternativa al bonifico potrebbe essere il pagamento dello stipendio con assegno circolare, che deve ritenersi legittimo ove possa essere agevolmente cambiato in giornata, senza difficoltà e senza necessità di accendere un conto corrente presso lo sportello dell'istituto di credito che l'ha emesso. Il pagamento avviene di fatto nelle mani del creditore, quindi, nel rispetto del requisito di cui all'[[1182c.c.]], potendo il creditore medesimo procedere all'immediata trasformazione dell'assegno in moneta legale, nello stesso luogo del corretto adempimento della prestazione.