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Articolo 84 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Oneri derivanti dal trattamento di maternitą delle collaboratrici coordinate e continuative

Dispositivo dell'art. 84 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità.

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