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Articolo 30 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą

[Aggiornato al 01/01/2024]

Trattamento previdenziale

Dispositivo dell'art. 30 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternitą e della paternitą


1. (1)Per i congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale è quello previsto dall'articolo 25.

Note

(1) Il testo del presente articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

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