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Articolo 74 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 74 TUSL

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425(1).

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

  1. a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  2. b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  3. c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
  4. d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
  5. e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
  6. f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
  7. g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17.

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