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Articolo 40 ter Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

Dispositivo dell'art. 40 ter Testo unico IVA

1. (1)I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all'articolo 40 sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all'interno del territorio dell'Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.

4. La documentazione di cui al comma 1 è conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153.
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

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