Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Impone la dieta vegana alla figlia

Famiglia - -
Impone la dieta vegana alla figlia
La madre non può imporre unilateralmente al figlio minore di seguire una dieta vegana salvo il caso in cui susssistano esigenze di salute.
Il tribunale di Roma, con una recente sentenza del 19 ottobre 2016, si è occupato di un interessante caso in materia di diritto di famiglia.

In particolare, la madre può imporre unilateralmente al figlio minore di seguire una dieta vegana? In questo caso, l’altro genitore può opporsi?

Nel caso esaminato dal Tribunale, un padre agiva in giudizio al fine di veder modificate le modalità di frequentazione con la figlia con relativo aumento dei giorni di visita, diversamente da quanto precedente statuito dal provvedimento di separazione.

Lo stesso chiedeva al Giudice, inoltre, che venisse ordinato alla madre, previo ammonimento, “di adottare un regime alimentare in favore della figlia vario ed equilibrato, comprensivo di tutti i cibi (carne, pesce, uova, cereali, latte, latticini, etc.)”.

Il ricorrente evidenziava al Giudice, infatti, il “comportamento ostruzionistico” tenuto dalla moglie, la quale “avrebbe impedito al padre di recarsi presso la scuola frequentata dalla minore (…) e diffidando le insegnanti dal consegnare la minore al padre, ponendo in essere comportamenti non collaborativi ed innescando diverbi, sfociati in aggressioni e costrizioni fisiche tali da indurlo a richiedere l’intervento dei Carabinieri”.

Il ricorrente, inoltre, esponeva “l’esistenza di un contrasto con la resistente in merito al regime alimentare della figlia”, in quanto la madre aveva “unilateralmente imposto alla minore un rigido regime vegano, con esclusione di prodotti animali e loro derivati e con esclusione di cereali raffinati”.

Tale regime alimentare veniva ritenuto dal padre “potenzialmente pregiudizievole per il corretto sviluppo della figlia”, tanto che veniva prodotto anche un certificato del pediatra ove risultava attestata “la scarsa crescita ponderale e in altezza della minore”.

La madre, peraltro, osservava il ricorrente, aveva imposto tale regime anche nella scuola frequentata dalla figlia, con la conseguenza che la medesima aveva subito notevoli pregiudizi anche dal punto di vista psicologico, “in quanto la minore, per effetto della unilaterale scelta materna”, avrebbe subito “una vera e propria ‘ghettizzazione’ nell’ambito scolastico, essendo costretta a mangiare cibi diversi da quelli degli altri compagni”.

Il Tribunale, pronunciandosi sul punto, dopo aver evidenziato la notevole conflittualità esistente tra le parti in causa, lesiva dell’equilibrio psico-fisico della minore, riteneva di dover accogliere le istanze del padre relative alle modifiche del diritto di visita.

Circa il regime alimentare della minore, il Giudice osservava che, ai sensi dell’art. 337 ter del c.c., “in regime di affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale, devono essere assunte di comune accordo”.

Il Giudice precisava che la scelta relativa al regime alimentare del figlio deve certamente considerarsi una decisione “di maggiore interesse per i figli”, dal momento che coinvolge anche la salute dei figli stessi.

Sussistendo, anche su questo punto, un disaccordo tra i genitori, il Giudice riteneva di dover decidere “valutando in primo luogo eventuali ragioni di carattere medico che possano imporre particolari restrizioni alimentari, dovendo in assenza di tali specifiche limitazioni applicare parametri di normalità statistica”.

Poiché, dunque, la madre aveva confermato che la figlia non soffriva di allergie o di altre specifiche patologie, il Tribunale riteneva che non vi fossero peculiari ragioni mediche che giustificavano la scelta di imporre alla figlia un regime alimentare vegano.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, e considerando, altresì, la dichiarazione del pediatra che aveva attestato la scarsa crescita della minore, il Giudice riteneva opportuno far seguire alla stessa un regime alimentare privo di restrizioni, essendo quello che garantisce “la corretta crescita dei minori”.

Di conseguenza, il Giudice, oltre a disporre la modifica del diritto di visita del padre, stabiliva, inoltre, che la minore seguisse un regime alimentari vario e privo di restrizioni, disponendo che la scuola facesse adottare alla minore la dieta ordinariamente prevista per gli altri alunni.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.