Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Accertamento giudiziale della paternità naturale: la madre ha diritto di essere rimborsata per aver sempre provveduto da sola al mantenimento del figlio?

Famiglia - -
Accertamento giudiziale della paternità naturale: la madre ha diritto di essere rimborsata per aver sempre provveduto da sola al mantenimento del figlio?
Secondo la Cassazione, la sentenza che accerta la paternità naturale attribuisce lo status di "figlio" fin dalla nascita, con la conseguenza che il neo dichiarato padre deve rimborsare la madre che abbia provveduto, fino a quel momento, da sola, al mantenimento del figlio.
Se il Giudice accerta la paternità di un figlio, la madre ha diritto di essere rimborsata, per aver, fino a quel momento e sin dal momento della nascita, provveduto da sola al mantenimento del figlio stesso?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17140 dell’11 luglio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'appello di Torino aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva accertato la paternità di una minore, ponendo a carico del padre l’obbligo di provvedere al mantenimento della stessa, nonché di rimborsare alla madre una parte degli importi spesi per il mantenimento della figlia, prima di proporre la domanda di accertamento della paternità.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che la sentenza che accerta il rapporto di paternità naturale, attribuisce lo stato di “figlio” retroattivamente, fin dal momento della nascita, secondo quanto previsto dagli artt. 147 e 148 c.c.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, è dal momento della nascita che il neo-dichiarato genitore ha l’obbligo di rimborsare all’altro genitore (che abbia sempre mantenuto da solo il figlio) la quota di mantenimento di sua competenza.

Evidenziava la Corte, inoltre, che tale rimborso ha natura “indennitaria”, “essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il suo mantenimento”.

Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione doveva essere confermata la misura del mantenimento disposta nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che i Giudici di primo e secondo grado avevano determinato la stessa facendo riferimento “all'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto in ipotesi di separazione”, tenendo conto dei redditi del padre e nel rispetto del “principio secondo cui le potenzialità economiche del genitore convivente col figlio (in concreto non conosciute) concorrono a garantirgli un soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore”.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.