(massima n. 1)
La violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 c.c. implica la nullità del provvedimento datoriale di trasferimento del lavoratore dalla originaria sede produttiva ad altre unità produttive e la condanna del datore di lavoro ad assegnare nuovamente il dipendente fatto salvo l'esercizio dello ius variandi alla precedente sede con le mansioni già svolte, dovendosi ritenere che, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario all'art. 2103 c.c., il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emaciare una pronuncia di adempimento in forma specifica che pur non essendo coercibile, né equiparabile all'ordine di reintegrazione ex art. 18 legge n. 300 del 1970, disposizione che ha i caratteri della tipicità, eccezionalità e dell'efficacia reale ha un contenuto pienamente satisfattorio dell'interesse leso in quanto diretta a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento illegittimo (nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso e decidendo nel merito, ha ritenuto l'illegittimità del trasferimento del lavoratore, appena rientrato da un periodo di c.i.g.s., dall'originario stabilimento della Fiat S.p.a. in Pomigliano d'Arco ad altra unità produttiva, non giustificato attesa l'assenza di una situazione di esubero e dove, anzi, erano stati da poco assunti oltre 700 nuovi lavoratori con contratto di formazione).