(massima n. 1)
In tema di trasferimento nullo, il lavoratore, ove non abbia assolto l'onere probatorio in ordine al danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal trasferimento illegittimo, non può richiedere un risarcimento corrispondente all'indennità di trasferta per il periodo in cui il trasferimento ha avuto esecuzione, attesa la disomogeneità tra gli istituti del trasferimento e della trasferta, e restando esclusa la conversione del negozio, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in difetto della prova che il datore di lavoro, se fosse stato consapevole della nullità del trasferimento, avrebbe disposto la trasferta.