(massima n. 1)
La violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 c.c. e la nullitą del provvedimento datoriale di trasferimento del lavoratore ad un'altra unitą produttiva implicano che la conseguente condanna all'adempimento dell' obbligazione in forma specifica, per sua natura non coercibile, assume nella sostanza natura dichiarativa delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal rapporto dedotto in causa, con conseguente obbligo del datore di lavoro al ripristino della precedente situazione lavorativa in base alle regole del contratto di lavoro, senza che ostino, a tal fine, le successive vicende estintive dell'obbligo, rilevanti solo agli effetti del risarcimento del danno.