(massima n. 1)
Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto — cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari — presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha confermato sul punto la correttezza della sentenza impugnata che, sulla scorta del dettato di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 283 del 1998, aveva qualificato come posizione giuridica di distacco quella del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'art. 1, secondo comma, dello stesso testo normativo, inserito in un ruolo provvisorio ed esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato temporaneamente presso l'Ente tabacchi italiani).