(massima n. 1)
In caso di trasferimento del lavoratore da una unità produttiva all'altra, si realizza un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro, in ciò differenziandosi dall'istituto della trasferta, che resta caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore medesimo ad una sede diversa da quella abituale; ne consegue che, ove la nuova assegnazione di sede del lavoratore sia giustificata, nella prospettiva aziendale, da esigenze non transitorie, la modifica del luogo di lavoro costituisce trasferimento, rilevante ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che aveva escluso che la destinazione di un agente di un servizio di vigilanza dalla sede di Gallipoli a quella di Lecce, che durava da oltre un anno, potesse qualificarsi come mera trasferta o missione, attesa l'asserita esigenza aziendale di rafforzare l'organico della sede di destinazione).