(massima n. 1)
Il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., determina la nullitą dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimitą dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto privo di sufficiente giustificazione il disposto trasferimento e, come tale, illegittimo e, per converso, legittimo il comportamento di autotutela posto in essere dal lavoratore, rifiutatosi di aderirvi).