(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego, č legittimo e rientra nelle attribuzioni dei dirigenti scolastici - ai quali l'art. 25 del d.l.vo n. 165 del 2001 attribuisce autonomi poteri di direzione e di coordinamento del personale - il trasferimento di un insegnante, nell'ambito del medesimo circolo didattico, per esigenze organizzative e di servizio, qualora si verifichi una situazione di conflittualitā tra il medesimo docente e i genitori degli alunni del plesso scolastico di provenienza. Tale provvedimento, che se correttamente motivato non č sindacabile in cassazione, ha natura diversa dal licenziamento disciplinare e da quello previsto per incompatibilitā ambientale dagli artt. 468 e 469 del d.l.vo n. 297 del 1994, che ha natura cautelare e strumentale all'esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, da individuare non solo in quelli amministrativi di carattere gestionale ma anche di quelli attinenti all'esercizio della funzione disciplinare, e che nella specie il dirigente scolastico ha ritenuto di non adottare, atteso che i tempi e le modalitā di avvicendamento del luogo di insegnamento gli hanno consentito di far ricorso ai poteri organizzativi a lui riconosciuti dall'ordinamento.