(massima n. 1)
Il trasferimento del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella dove prestava precedentemente servizio, ove non si ricolleghi all'esercizio, atipico, della potestą disciplinare del datore di lavoro ma a ragioni tecniche ed organizzative, prescinde dalla colpa del dipendente e dall'osservanza delle garanzie proprie del procedimento disciplinare. Ne consegue che la legittimitą del provvedimento datoriale va valutata alla luce dei limiti posti dall'ara. 2103 c.c. e, dunque, della necessaria corrispondenza tra la misura e le finalitą tipiche dell'impresa. (Nella specie, relativa al trasferimento del direttore di una filiale di un istituto di credito in ragione della sua non collaborazione per lo svolgimento di una ispezione presso la sede da lui diretta, la corte territoriale ha escluso la natura disciplinare del provvedimento attesa l'assenza di ogni preventiva contestazione e la mancata previsione di una simile sanzione nella disciplina collettiva applicabile; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio; ha rigettato il ricorso).