(massima n. 1)
Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a questi — in relazione al disposto dell'art. 2103 c.c. — il diritto alla promozione, deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, al di fuori dell'azienda od in un'altra unità produttiva. In particolare, poi, il principio che, quando tra le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza del lavoratore siano compresi compiti di sostituzione del dipendente di grado più elevato, la sostituzione di questo superiore dipendente non attribuisce al primo alcun diritto ai sensi del citato art. 2103 c.c., vale sempreché si tratti di sostituzione occasionale, in relazione ad impedimenti temporanei, e non nel caso in cui la funzione vicaria sia travalicata in ragione del carattere permanente della sostituzione e della persistenza solo formale della titolarità in capo al superiore delle mansioni proprie della relativa qualifica, per effetto di una stabile scelta organizzativa del datore di lavoro. (Nella specie, alla stregua degli enunciati principi, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, disattendo gli stessi in ordine alla domanda giudiziale promossa da un aiuto medico in relazione al conseguimento del diritto ex art. 2103 c.c., aveva conferito determinante rilievo alla formale nomina del primario ad interim ritenendo irrilevante la sua effettiva presenza nella divisione sanitaria e considerando, nel contempo, che l'attività di sostituzione, svolta dal predetto aiuto medico, rientrasse nelle funzioni vicarie indipendentemente dalla relativa attività e prevalenza, così escludendo il riconoscimento del reclamato menzionato diritto).