(massima n. 1)
In materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore l'art. 2103 c.c. non prescrive che perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori il datore di lavoro debba comunicare a quest'ultimo, in occasione dell'assegnazione anzidetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione, fermo restando che la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stato ritenuto che l'art. 29 del Ccnl 1990/1992 per i dipendenti delle FF.SS. non prevedeva più, rispetto alla differente formulazione della norma analoga posta dal Ccnl precedente, che il diritto del lavoratore al superiore inquadramento ai sensi dell'art. 2103 c.c. anche in caso di sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto sorgesse in conseguenza della violazione degli obblighi procedimentali circa la comunicazione del nominativo del dipendente sostituito).