(massima n. 1)
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attivitā in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attivitā ed alla relativa qualifica la sola condizione da verificare č che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilitā e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente (superiore) qualifica, essendo irrilevante, di per sé, l'eventuale identitā fra tali mansioni e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano giā ottenuto la stessa qualifica, dovendo l'inquadramento del lavoratore dipendente essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato, la cui valutazione da parte del giudice del merito č incensurabile in sede di legittimitā, se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa (in ordine alla disciplina in tema di inquadramento) dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.