(massima n. 1)
L'art 2103 primo comma seconda parte c.c. impone inderogabilmente che al lavoratore assegnato a mansioni superiori sia attribuito il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, nonché l'assegnazione alla qualifica superiore nel caso in cui l'assegnazione si protragga per un periodo di almeno tre mesi. Ne consegue che in questi limiti l'assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue può regolata dalla contrattazione collettiva, la quale non è in contrasto con la normativa citata qualora, nell'ipotesi di mansioni promiscue e ai fini del riconoscimento della qualifica superiore, esiga la prevalenza della mansione superiore nel tempo, precludendo il riconoscimento solo ove questa sia temporanea ed occasionale, (Fattispecie relativa all'art. 3 cenl per i dipendenti di istituti sanitari e case di cura).