(massima n. 1)
L'assegnazione ad un lavoratore di mansioni superiori alla qualifica posseduta viene meno per effetto della scelta organizzativa dell'imprenditore, ancorché adottata dopo la detta assegnazione, idonea a ricondurre le mansioni tra quelle corrispondenti al livello di inquadramento; tale scelta non é sindacabile dal giudice se non sotto il profilo della corrispondenza alla concreta realizzazione nella realtà fattuale, nonché della sufficienza del periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della cosiddetta "promozione automatica" ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che fossero inefficaci le modifiche apportate dall'imprenditore alla propria organizzazione produttiva - e segnatamente, il "declassamento" di talune strutture operative da agenzie di rilevante entità ad agenzie di media rilevanza - in ipotesi idonee a rendere i compiti del dipendente in corso di svolgimento non più superiori - quadro di I livello - bensì corrispondenti al livello di inquadramento - quadro di II livello -, secondo le declaratorie del CCNL del 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste italiane e dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995).