(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2103 c.c., anche nei casi di legittimo mutamento delle mansioni del lavoratore si applica il principio dell'irriducibilitą dell'originaria retribuzione, intesa come corrispettivo della prestazione ordinaria inerente al valore professionale delle mansioni, mentre possono essere eliminati solo quegli elementi accessori diretti a compensare un rischio particolare, o un disagio ambientale o temporale, o, pił in generale, erogati in considerazione di caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni svolte. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto corretto il comportamento del datore di lavoro che, nel trasferire un proprio dipendente ad altro incarico, aveva cessato di corrispondergli le indennitą di rappresentanza e di trasporto sull'assunto che quelle indennitą trovassero la loro ragion d'essere non gią nel grado di professionalitą acquisito, bensģ nelle particolari modalitą di espletamento delle mansioni in sedi periferiche dell'impresa).