(massima n. 1)
Il principio dell'irriducibilitą della retribuzione, dettato dall'art. 2103 c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non č riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro ed ogni patto contrario č nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi, la garanzia della irriducibilitą della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualitą professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalitą della prestazione lavorativa, e cioč caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualitą professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate.