(massima n. 1)
Ove il datore di lavoro abbia, unilateralmente e ingiustificatamente, rifiutato la prestazione del lavoratore non adibendolo ad alcuna attivitą, con conseguente sua dequalificazione professionale, la successiva sospensione del rapporto per il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria non determina qualora sia stata accertata l'illegittimitą della misura la cessazione della permanenza dell illecito, lasciando inalterato l'inadempimento del datore di lavoro dell'obbligo di attivarsi, per consentire l'esecuzione della prestazione medesima (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che con riguardo ad un dipendente di una societą informatica lasciato inattivo dal 1996 e posto, in assenza dei presupposti previsti in sede di accordo sindacale, in cigs dal 1999 aveva riconosciuto, oltre al risarcimento del danno per la dequalificazione, anche il pagamento delle differenze tra trattamento cigs e la retribuzione dovuta nel periodo di sospensione).