(massima n. 1)
La violazione, da parte delle Amministrazioni datrici di lavoro, dell'obbligo di adibire il prestatore di lavoro alle mansioni per le quali č stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti (art. 52, comma primo, D.L.vo n. 165 del 2001), va accertata, in concreto, con riferimento alle modificazioni dei contenuti professionali delle attribuzioni della qualifica, non essendo sufficiente il riscontro dell'alterazione dei precedenti assetti organizzativi, ancorché non conformi a legge. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del richiamato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in relazione all'accertamento concernente l'assunta dequalificazione professionale subita da un Comandante della Polizia municipale, non aveva approfondito l'indagine sulle mansioni effettivamente svolte da quest'ultimo, omettendosi qualsiasi accertamento circa la sottrazione delle specifiche competenze di cui all'art. 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e ritenendosi, peraltro, la prevalenza delle illegittimitā dei moduli organizzativi adottati dal Comune che, per, avrebbero potuto avere rilevanza solo se si fossero tradotte in assegnazioni di mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita e non equivalenti).