(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoutilizzazione professionale di un dirigente a seguito di trasferimento ad un organismo amministrativo di nuova formazione (nella specie, ali Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Lombardia) non integra i presupposti del demansionamento, quale fatto duraturo e foriero di perdita di professionalitą, ove la destinazione abbia carattere meramente temporaneo e provvisorio e sia conseguente all'immediato avvio della nuova struttura operativa, sempreché sia seguita dalla pronta assegnazione di mansioni equivalenti a quelle di provenienza. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il motivo di ricorso, ha ritenuto immune da censura la decisione del giudice del merito, che aveva escluso la responsabilitą risarcitoria sul rilievo che il demansionamento e la privazione delle funzioni patiti dal dirigente amministrativo erano diretta conseguenza delle difficoltą operative collegate alla fase d'avvio della nuova struttura, avevano riguardato la generalitą dei dipendenti di fascia dirigenziale, ed erano state di breve durata per risolversi con l'attribuzione di nuove mansioni di carattere dirigenziale del massimo livello riconosciuto all'ARPA).