(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego privatizzato, non č configurabile un diritto del lavoratore subordinato a pretendere che il datore di lavoro non conferisca talune mansioni a dipendenti di qualifica inferiore, attesa l'assenza di un obbligo, in capo al datore, di farle svolgere in via esclusiva ai dipendenti in possesso di determinate professionalitā, potendosi realizzare una lesione di interessi tutelati solo ove la concreta operativitā del sistema abbia incidenza negativa, anche indiretta, su rilevanti aspetti quantitativi o qualitativi della prestazione di lavoro del dipendente di qualifica superiore ovvero sui pregressi livelli retributivi. (Nella specie, la S.C., nell'affermare l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la pretesa di alcuni dipendenti del Ministero della giustizia, figura professionale di ufficiale giudiziario, posizione economica C/1, di condanna dell'Amministrazione a non attribuire ai dipendenti in posizione di ufficiale giudiziario con inquadramento in B/3, o inferiore, mansioni da considerare di pertinenza esclusiva degli ufficiali giudiziari inquadrati in C/1).