(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 c.c., spetta all'autonomia collettiva fissare la gerarchia delle mansioni e delle relative qualifiche allo scopo di stabilire la «categoria superiore» e le «mansioni superiori»; peraltro, per appurare l'effettiva unicitą di inquadramento nell'ambito di una determinata area lavorativa, in base alla contrattazione collettiva, non sono sufficienti mere affermazioni di principio, anche se pił volte ribadite, qualora la stessa contrattazione stabilisca, nell'ambito della medesima area e per mansioni diverse, retribuzioni differenti, identificando in tal modo mansioni e qualifiche differenziate, nell'ambito delle quali operano i principi affermati dal suddetto art. 2103 c.c. (In base a tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riferimento alla domanda di superiore inquadramento ex art. 2103 c.c. proposta da dipendenti postali dell'«area operativa», s'era limitata ad affermare che la suddetta area costituiva un'unica qualifica, in base alle indicazioni del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e dell'accordo integrativo 23 maggio 1995, senza accertare in concreto se nell'ambito di tale area vi fossero Posizioni differenziate desumibili dalla complessiva regolamentazione del rapporto).