(massima n. 1)
Alla utilizzabilità di prove testimoniali formatesi in altro processo fra le stesse parti non è d'ostacolo la circostanza (costituente del resto la regola) che i due giudizi vertano su fatti diversi e che, in particolare, quello nel quale le prove devono utilizzarsi riguardi accadimenti non ancora verificatisi al momento dell'instaurazione dell'altro, rilevando solo per la ammissibilità di detta utilizzazione che le dichiarazioni testimoniali siano comunque successive ai fatti rilevanti per il processo nel quale vengono utilizzate, e che esse contengano, anche in via incidentale, affermazioni utili per la decisione, ferma restando la loro contestabilità nel merito.