(massima n. 1)
In caso di ristrutturazioni o riconversioni produttive, si esprime con la massima ampiezza la libertà dell'imprenditore, tutelata dall'art. 41 Cost., che garantisce allo stesso, tra l'altro, un'autonoma scelta sulla collocazione territoriale delle strutture produttive della sua impresa, nonché sulla distribuzione del personale tra dette strutture, scelte che egli può liberamente effettuare senza subire alcun sindacato sulla loro «razionalità» e «adeguatezza economica». (In applicazione di questo principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito relativa all'assegnazione definitiva delle mansioni superiori, con inquadramento come quadro di secondo livello, a un dipendente postale con funzioni di direzione di un ufficio classificato come unità di media rilevanza, che non aveva ultimato il periodo necessario, a causa del declassamento dell'ufficio dopo il decorso di cinque dei sei mesi previsti dalla contrattazione collettiva. La S.C. a tal fine ha rilevato l'insufficiente motivazione della sentenza, che aveva sindacato l'irrazionalità del declassamento, limitando peraltro la sua valutazione all'aspetto quantitativo del traffico postale, senza considerare l'aspetto qualitativo, mentre aveva omesso di verificare la piena corrispondenza tra momenti di auto organizzazione resi vincolanti dalla contrattazione collettiva e la loro effettiva attuazione con la ristrutturazione degli uffici e la collocazione del personale).