(massima n. 1)
Gli elementi della continuazione e del coordinamento, che caratterizzano il rapporto di lavoro cosiddetto parasubordinato (art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) quale rapporto di durata, comportano uno svolgimento di prestazioni lavorative idoneo ad incrementare scienza ed esperienza del prestatore (ossia le sue capacità professionali), con la conseguenza che anche questi - al pari del lavoratore subordinato, in forza della disciplina, specifica del regime di subordinazione, di cui all'art. 2103 cod. civ. - può vantare, nei confronti del committente ed in base al titolo costitutivo del rapporto (legge, atto amministrativo o contratto), un diritto soggettivo alla effettiva esecuzione delle prestazioni, nonché, in caso di lesione, il diritto al risarcimento del danno da perdita o da mancato incremento di capacità di lavoro oppure da deterioramento dell'immagine professionale. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ad un medico in regime di convenzionamento il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - tra cui il danno da deterioramento delle capacità professionali non esercitate - derivati dall'impossibilità di svolgere, per molti anni, il servizio presso l'ambulatorio della ASL convenzionata per inidoneità dei locali e della strumentazione).