(massima n. 1)
In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravitą della lesione e, dunque, delle particolaritą del caso concreto e della reale entitą del danno. (Nella specie, relativa ad una azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per esposizione a fibre di amianto, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale, la quale, ai fini della determinazione della misura del danno esistenziale, aveva tenuto conto delle ripercussioni "massimamente penalizzanti" della malattia sulla vita del danneggiato ed aveva valorizzato la penositą della sofferenza, le quotidiane difficoltą, le cure estenuanti e l'assenza di ogni prospettiva di guarigione, quantificando il risarcimento in misura doppia al danno biologico).