(massima n. 1)
Nella valutazione del danno alla salute - il quale si riferisce alla salute come bene in sé, indipendentemente dalla capacitā del danneggiato di produrre reddito ed a prescindere da questo - mentre č irrilevante la capacitā personale di produzione del reddito che aveva il danneggiato, costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto punto di invaliditā, determinato sulla base del valore medio del punto di invaliditā calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invaliditā inferiori al dieci per cento (cosiddetto micro invaliditā), aumentabile fino al cinquanta per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiaritā della fattispecie concreta (etā del danneggiato, entitā e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo ecc.), e che ottiene l'importo da liquidare moltiplicando il valore cosė raggiunto per il grado di invaliditā accertato in concreto. La scelta del giudice di merito di liquidare il danno alla salute con il criterio sopra esposto non č censurabile in sede di legittimitā se sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto, risultante dai dati acquisiti nella giurisprudenza di merito, alle particolaritā della singola fattispecie.