(massima n. 1)
Ai fini della valutazione equitativa del danno biologico per fatto illecito da circolazione stradale ex artt. 1226 e 2056 c.c., le tabelle nazionali medico legali orientative ed attuariali vanno applicate non già automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle condizioni personalizzanti (c.d. condizioni soggettive), sicché l'applicazione di un automatismo tabellare del punto economico, corretto esclusivamente dal fattore età, è lesiva del diritto all'integrale risarcimento del danno nel singolo caso concreto effettivamente subito dal danneggiato. (In applicazione del suindicato principio la S.C., nell'osservare che l'art. 5 legge n. 57 del 2001 ha recepito la nozione composita del danno biologico e i criteri di relativa valutazione mediante l'utilizzazione delle tabelle in precedenza affermatesi nella prassi, ha cassato la sentenza dei giudici di merito che, con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della suindicata legge, in conformità alle indicazioni della CTU, aveva liquidato il danno sulla base della componente biologica della perdita della capacità lavorativa generica, stimata nella misura di 13 punti su un'invalidità del 40 per cento, senza procedere né alla considerazione di un punteggio comparato, né alla valutazione delle condizioni soggettive — e in particolare della circostanza che la vittima, di giovane età, era addetta ad una casa editrice ed esplicava attività intellettuale prevalente su quella manuale — altresì prescindendo dalla considerazione delle perdite esistenziali ed interrelazionali prospettate dalla abbondante documentazione medica versata in atti).