(massima n. 1)
In tema di liquidazione equitativa del danno biologico (come del danno morale) ed in ipotesi di ricorso ai criteri standardizzati e predefiniti delle cosiddette tabelle, il giudice del merito deve procedere necessariamente ad un'opera di adeguamento delle stesse al caso concreto, in modo da tenere conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta al fine di rendere il risarcimento adeguato al caso specifico; mentre l'adozione di un valore di partenza certo (punto liquidativo tabellare) esime il giudice dal motivare sul procedimento di formazione di tale valore, l'adozione di criteri correttivi relativi al caso concreto non deve impedire di ricostruire l'ammontare del risarcimento riconosciuto sulla base di calcoli matematici che rendano comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, cosģ che costituisce errore di diritto ridurre la liquidazione del danno morale in considerazione della concorrente responsabilitą del danneggiato dato che detto concorso deve essere considerato non ai fini della liquidazione del danno ma solo allorquando si deve stabilire la percentuale dell'importo complessivo del danno che deve essere risarcita in base alle percentuali di responsabilitą del danneggiante e del danneggiato.