(massima n. 1)
Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse č configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integritā psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno č trasmissibile agli eredi iure hereditatis in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarā commisurato soltanto all'inabilitā temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrā tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno č massimo nella sua entitā ed intensitā, tanto che la lesione alla salute č cosė elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato a questo titolo trenta milioni di lire in relazione al danno patito dalla vittima, deceduta 33 giorni dopo il fatto dannoso).