(massima n. 1)
La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis. (Nella specie la S.C. ha escluso la risarcibilità del danno biologico conseguente alla morte per il breve lasso di tempo che era intercorso fra l'evento lesivo e la morte — due ore in cui il danneggiato era rimasto in vita lucido di mente —.