(massima n. 1)
Riportata la responsabilitą aquiliana nell'ambito della bipolaritą prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2049 c.c.), e ritenuto che il danno non patrimoniale debba essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesioni di valori della persona umana costituzionalmente protetti, poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, la sua tutela č apprestata dall'art. 2059 c.c., e non dall'art. 2043 c.c., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali.